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INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari
3. Requisiti
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS
3.5 Essere in possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
5. Termini e modalità di presentazione della domanda
6. Strumenti di tutela
6.1 Istanze di riesame
6.2 Ricorsi amministrativi
6.3 Decadenza sostanziale
7. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
8. Abrogazione delle misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’IDIS
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
10. Contribuzione
11. Finanziamento e monitoraggio
12. Regime fiscale
13. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (di seguito, IDIS) al fine di sostenere economicamente la citata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in tale settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, come specificati al paragrafo 2 della presente circolare, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
L’articolo 1, comma 611, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), successivamente, è intervenuto modificando, a fare data dal 1° gennaio 2025, alcuni requisiti di accesso previsti dal decreto legislativo n. 175/2023, nonché le modalità di calcolo della durata della prestazione e il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda di accesso alla misura, abrogando inoltre le misure di politica attiva per i percettori dell’indennità.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina dell’IDIS, come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. Destinatari
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’IDIS, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
3. Requisiti
L’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2023, riformulando sia il requisito reddituale che il requisito contributivo.
Di seguito, si elencano i requisiti, in vigore dal 1° gennaio 2025, che i lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, devono congiuntamente possedere al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano
Ai fini dell’accesso all’IDIS, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che il richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, deve essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in alternativa, cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, quindi in possesso di un valido documento di soggiorno. Fatta salva la verifica effettuata dall’Istituto in ordine al requisito in argomento, l’assicurato richiedente la prestazione - in sede di presentazione della domanda - deve effettuare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di tale requisito.
3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno
Il medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede altresì che il richiedente la prestazione per potere accedere alla stessa deve, alla data di presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda.
3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che l’assicurato, per accedere all’IDIS, deve avere prodotto - nell’anno di imposta precedente a quello di presentazione della domanda - un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro (requisito reddituale).
Si precisa che il reddito cui si riferisce il citato articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023 è il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS.
Il possesso di tale requisito reddituale deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2023 l’INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS
L’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che per accedere all’IDIS è necessario avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della relativa domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditate al FPLS (requisito contributivo).
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sono altresì considerati utili i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015.
Infine, si considerano utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.
Si ricorda che ai lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS, fatta eccezione per la categoria dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (codice categoria 500) introdotta dall’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli obblighi informativi e contributivi), si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 del codice civile.
L’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede espressamente che ai fini del calcolo delle giornate accreditate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nel medesimo anno.
In ragione della citata previsione normativa, ai fini dell’individuazione delle cinquantuno giornate necessarie per il raggiungimento del requisito contributivo non si computano, e non sono quindi utili, le giornate eventualmente riconosciute e coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e indennità di disoccupazione NASpI, presenti nel medesimo anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda).
3.5 Essere in possesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS
L’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede, quale ulteriore requisito di accesso all’IDIS, che l’assicurato abbia un reddito da lavoro derivante in via prevalente dalle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Al riguardo, si fa presente che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza di cui alla citata lettera e) è il reddito complessivo da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda.
Ai sensi del citato articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2023 l’INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda
L’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 175/2023 prevede, tra i requisiti di accesso all’IDIS, che l’assicurato non deve essere stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, a eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente a tempo indeterminato per il quale non è prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015.
Al riguardo, si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’IDIS non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fermo quanto sopra, si fa altresì presente che l’accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto l’IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpI, di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 175/2023 ai fini dell’accesso all’IDIS l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023 prevede altresì che l’IDIS non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come meglio specificato al successivo paragrafo 9 della presente circolare.
4. Durata, calcolo e misura della prestazione
L’IDIS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023, richiamato dal citato articolo 3, reca la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali.
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, intesa in termini di numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate presenti nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda coperte da altra contribuzione e/o indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola); inoltre, non sono utili ai fini della durata le giornate presenti nell’anno di competenza indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Infine, non sono utili le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Si evidenzia che, come precisato al paragrafo 3.4 della presente circolare, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (cinquantuno giornate).
Nella sua formulazione originale, l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 prevedeva al secondo periodo che: “Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione”. Tale periodo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 611, lettera b), n. 1), della legge di Bilancio 2025.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
In ordine alla modalità di calcolo della durata dell’IDIS, a titolo esemplificativo, si riportano le seguenti modalità operative:
Il medesimo articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che la misura giornaliera dell’IDIS è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS relative all’anno precedente la presentazione della domanda. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si considera la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
Il successivo comma 3 del citato articolo 3 prevede che l’IDIS è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023.
In ragione delle richiamate disposizioni normative, viene quindi prima calcolata la retribuzione media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero dell’indennità nella misura del 60 per cento della predetta retribuzione media.
In ordine alla misura della prestazione, si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, rubricato “Disposizioni finanziarie”, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’IDIS, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno (cfr. il successivo paragrafo 5), stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.
L’importo giornaliero dell’IDIS, come previsto dal medesimo comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Nel ribadire che ai fini dell’accesso all’IDIS i lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il precedente paragrafo 3.6), si evidenzia che agli stessi lavoratori non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpI sia presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro medesimo o degli altri eventi (cfr. il paragrafo 2.6 della circolare n. 94 del 12 maggio 2015).
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2023 l’IDIS concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. il successivo paragrafo 12).
5. Termini e modalità di presentazione della domanda
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 611, lettera b), n. 2), della legge di Bilancio 2025, prevede che, a fare data dal 1° gennaio 2025, per l’accesso all’IDIS i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.
Laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
In ragione dei termini indicati dalla norma sopra richiamata, l’Istituto mette a disposizione degli interessati il servizio di presentazione della domanda - riferita all’anno precedente - dal mese di gennaio fino al 30 aprile di ogni anno, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, l’IDIS può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, come anticipato, il richiedente l’indennità deve rilasciare, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:
a) di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) di essere residente in Italia da almeno un anno;
c) di essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
f) di possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025.
Si precisa che l’IDIS è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025, l’Istituto avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le ulteriori sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Si rammenta, che per il 2025 la domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025 (cfr. il messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025).
L’articolo 3, comma 3, in argomento prevede altresì che l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.
Pertanto, a partire dal mese di maggio di ciascun anno, dopo la chiusura del servizio di presentazione della domanda, viene avviata l’istruttoria delle domande riferite all’anno di competenza.
6. Strumenti di tutela
6.1 Istanze di riesame
L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda (per l’anno 2025: “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2025)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali. La domanda è altresì consultabile nella sezione “Le mie domande” disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di istruttoria con esito negativo, è disponibile la funzionalità “Chiedi riesame”.
Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza di riesame e di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
6.2 Ricorsi amministrativi
La competenza a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del provvedimento amministrativo:
• online, direttamente dal cittadino, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;
• tramite gli Istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
6.3 Decadenza sostanziale
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento. Pertanto, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’INPS o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini. In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di prestazione (costituiti da 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione) il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell’anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009. Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte.
7. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’IDIS è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al FPLS nell'anno precedente alla presentazione della domanda di indennità), entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS), del medesimo decreto legislativo.
Le giornate riconosciute a titolo di IDIS, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il FPLS nel limite dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo accreditata e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’IDIS è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Il comma 7[1] dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce che: “Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, pertanto, la contribuzione figurativa accreditata a seguito della percezione dell’IDIS, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dagli articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, deve essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.
Sull’IDIS non competono gli assegni per il nucleo familiare.
8. Abrogazione delle misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’IDIS
L’articolo 1, comma 611, lettera c), della legge di Bilancio 2025 ha abrogato, a fare data dal 1° gennaio 2025, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva che i lavoratori percettori dell’IDIS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipassero a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall’anno 2025.
9. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’IDIS, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
Inoltre, il medesimo articolo 6 prevede che l’IDIS non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ossia con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
Il citato articolo 6 stabilisce altresì che l’IDIS non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Il richiedente l’IDIS, qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità nell’anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda), può optare, in sede di presentazione della domanda, a favore dell’IDIS in luogo del predetto assegno, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
In caso di opzione a favore dell’IDIS, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
Nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell’IDIS, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità.
Si precisa che l’IDIS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consente l’accesso all’indennità in argomento.
10. Contribuzione
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023, il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.
Infine, si rammenta che, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350/2003, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, dal 1° gennaio 2024 cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021.
In merito alla disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o ai committenti si rinvia alla circolare n. 56 dell’8 aprile 2024.
11. Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 prevede che le prestazioni per l'IDIS siano riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
L’INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e invia la relativa rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
12. Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2023 l’IDIS concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, l’IDIS ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere. Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora l’IDIS sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, la medesima è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella domanda di adottare il regime forfettario. L’Istituto rilascia al contribuente, nei casi previsti dalla vigente disciplina, apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
13. Istruzioni contabili
Si confermano i conti, opportunamente ridenominati in questa sede, istituiti con il messaggio n. 828 del 26 febbraio 2024, relativamente all’onere e alla contribuzione figurativa della prestazione in argomento, nonché quelli di cui alla circolare n. 56/2024 in ordine al contributo dovuto dai datori di lavoro e al contributo di solidarietà a carico dei lavoratori ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 175/2023.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato 1).
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Tale comma è stato modificato dall’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.