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INDICE
1. Premessa
2. Agente temporaneo. Normativa prevista per la tutela pensionistica inerente ai rapporti di lavoro pubblico
3. Articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea”. Presentazione delle domande dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
4. Adempimenti a carico del Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione U.E., istituito presso la Direzione provinciale di Avellino
5. Riproporzionamento della retribuzione imponibile in posizione assicurativa in caso di applicazione da parte del Fondo pensionistico dell’Unione europea di aliquote contributive più basse rispetto a quelle vigenti in Italia
6. Istruzioni operative
7. Istruzioni contabili e fase di incasso dei contributi dell'Unione europea
1. Premessa
L’Istituto, con la circolare n. 7 del 14 gennaio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi al personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritto alla Gestione pubblica, durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea.
Nella citata circolare viene precisato che la tutela della normativa italiana, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza[1], deve coordinarsi con quella contenuta nel Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (di seguito, Regolamento).
Il citato Regolamento prevede per i funzionari e per le varie categorie di agenti (agenti temporanei, agenti contrattuali, agenti locali, consiglieri speciali e assistenti parlamentari) uno speciale regime pensionistico costituito nel quadro dell'organizzazione dell’Unione europea, con una configurazione e un finanziamento completamente autonomi rispetto ai regimi pensionistici dei vari Stati membri.
Tenuto conto che tale regime pensionistico è previsto da un Regolamento dell’Unione europea, il quale, per sua natura, è direttamente e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza la necessità di norme interne di recepimento, e considerato che il principio dell’unicità della legislazione in materia previdenziale, in quanto principio generale dell’ordinamento comunitario, può essere assunto a canone generale di ragionevolezza delle leggi, ne deriva che durante il periodo di espletamento dell’impiego e dell’incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione; di conseguenza, nessuna contribuzione è dovuta dalle Amministrazioni pubbliche di appartenenza datrici di lavoro e dal dipendente collocato fuori ruolo alle Gestioni pensionistiche italiane (cfr. la circolare n. 7/2022, paragrafo 2.2).
Permangono, invece, a carico dell’Amministrazione pubblica di appartenenza e del dipendente collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, in quota parte, gli obblighi contributivi dovuti ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di fine servizio e di fine rapporto (TFS/TFR), alla Gestione credito, alla Gestione ex ENPDEP e all’ENAM (ove si tratti di dipendenti iscritti a tale Gestione), in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni differenti da quelle previste dal Fondo pensionistico dell’Unione europea; tali obblighi contributivi sono dovuti con riferimento a un imponibile c.d. “virtuale”, rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio presso l‘Amministrazione pubblica di appartenenza.
Con la citata circolare n. 7/2022 sono state fornite altresì indicazioni per consentire l’esercizio della facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti alla cessazione del servizio, sia nell'ambito del regime pensionistico dell’Unione europea che negli ordinamenti nazionali, nonché le indicazioni per l’elaborazione delle denunce Uniemens-ListaPosPA durante il periodo di collocamento fuori ruolo e per la definizione delle eventuali istanze di rimborso della contribuzione nel termine della prescrizione decennale, secondo le modalità descritte nel paragrafo 4 della medesima circolare.
In data 22 aprile 1980 è stato siglato un Accordo tra l’INPS e la Commissione delle Comunità Europee per l’esercizio, da parte degli iscritti alla Gestione privata, della facoltà di cui all’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento, relativa alla possibilità di costituire o mantenere il proprio diritto a pensione nel Paese di origine; tale facoltà doveva intendersi esistente non solo nell’Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ma anche nei Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'AGO, gestiti dall'Istituto, e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cfr. la circolare n. 78 del 3 aprile 1981).
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’esercizio della predetta facoltà per il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, iscritti alla Gestione pubblica, collocati fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962.
2. Agente temporaneo. Normativa prevista per la tutela pensionistica inerente ai rapporti di lavoro pubblico
La tutela pensionistica dell’agente temporaneo è disciplinata dagli articoli da 39 a 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento.
In particolare, l’articolo 39, paragrafo 1, prevede che alla cessazione dal servizio l’agente temporaneo ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale di quanto maturato nel Fondo pensionistico dell’Unione europea o, in alcuni casi e in deroga, all’indennità una tantum (cfr. gli artt. 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile per analogia gli agenti temporanei).
L’articolo 42, paragrafo 1, prevede altresì la facoltà per l’agente temporaneo, da esercitare o al momento dell’assunzione o nel corso della prestazione del servizio presso le Istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel Fondo pensionistico del Paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’Unione europea, al fine di costituire o di mantenere la posizione assicurativa aperta nel proprio paese d’origine.
3. Articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea”. Presentazione delle domande dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
L’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento prevede che: “Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel proprio paese d'origine”.
Per il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, iscritto alla Gestione pubblica, collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, si applica la fattispecie del mantenimento dei diritti a pensione nella Gestione pubblica.
Il paragrafo 2 del citato articolo 42 dispone che: “Tali versamenti non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto e sono posti a carico del bilancio dell'Unione”.
Tale articolo prevede, quindi, la possibilità che l'agente temporaneo presenti un’apposita istanza all’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell‘Unione europea (Commissione Europea - Ufficio Paymaster (PMO) - Ufficio di gestione e di pagamento dei diritti individuali PMO2.002 - trasferimento dei diritti pensionistici e delle indennità di disoccupazione); tale istanza deve essere altresì inviata dall’interessato all’Amministrazione pubblica di appartenenza.
Successivamente alla presentazione della domanda da parte dell’interessato all’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, in base alla procedura di cui alla circolare n. 78/1981, il citato Ufficio, deve inviare al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione U.E. della Direzione provinciale di Avellino, per gli iscritti alla Gestione pubblica, una comunicazione contenente necessariamente:
Oltre ai dati sopraindicati, l’interessato deve comunicare, al citato Polo specialistico, l’ammontare dell’imponibile stipendiale percepito presso l’Istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.
4. Adempimenti a carico del Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione U.E., istituito presso la Direzione provinciale di Avellino
Il Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione U.E. della Direzione provinciale di Avellino, conformemente alle indicazioni procedurali fornite con la circolare n. 78/1981, preliminarmente, deve accertare la correttezza dell’aliquota contributiva scelta e determinare l’aliquota contributiva minima procedendo nel seguente modo:
Nel caso in cui l’aliquota prescelta sia pari o superiore a quella determinata con il procedimento sopra illustrato, il citato Polo specialistico deve confermarla, con apposita comunicazione di riscontro all’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea. In caso contrario deve assegnare d’ufficio l’aliquota minima individuata, sempre entro il limite dell’aliquota massima; la comunicazione di riscontro deve contenere anche il seguente IBAN IT30W0100004306CS0000011283, relativo al conto di contabilità speciale CS-420-0001248, intestato alla Direzione provinciale INPS di Avellino, presso cui fare affluire l’importo dei contributi mensili, nonché il termine per procedere al versamento (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione).
La nota di riscontro deve altresì essere inviata all’Amministrazione pubblica italiana datrice di lavoro.
5. Riproporzionamento della retribuzione imponibile in posizione assicurativa in caso di applicazione da parte del Fondo pensionistico dell’Unione europea di aliquote contributive più basse rispetto a quelle vigenti in Italia
Come precisato nel paragrafo 2 della presente circolare, il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, iscritto alla Gestione pubblica, collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, esercitando la facoltà di cui all’articolo 42 in oggetto, al fine di mantenere i propri diritti a pensione nell’ordinamento pensionistico italiano, può chiedere al competente Ufficio del Fondo pensionistico dell’Unione europea di versare parte dei contributi maturati per il servizio svolto presso le Istituzione dell’Unione europea nella posizione assicurativa del Paese d’origine; in tale facoltà rientra anche la scelta dell’aliquota di finanziamento che va da una percentuale minima (così come determinata nel precedente paragrafo 4) fino a una percentuale massima, fissata dal 1° luglio 2024, al 24,2% dello stipendio mensile (cfr. la nota 2 della presente circolare).
In considerazione del fatto che in Italia le aliquote contributive di finanziamento alla Gestione pubblica sono più alte (33% per gli iscritti alla CTPS e 32,65% per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG) dell’aliquota prevista dal citato articolo 42, al fine di implementare in modo coerente la posizione assicurativa, è necessario procedere a un riproporzionamento dell’imponibile da accreditare nella posizione assicurativa italiana riducendo quanto dichiarato dall’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, in modo tale che gli imponibili accreditati siano omogenei e parametrati alle aliquote vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
A tale fine è necessario applicare appositi coefficienti alla retribuzione comunitaria corrispondenti al rapporto esistente tra l’aliquota contributiva vigente in Italia e quella utilizzata ai sensi dell’articolo 42, come indicato nella tabella di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare.
I coefficienti sono pertanto soggetti a revisione ogni qual volta intervenga una variazione dell’aliquota contributiva IVS italiana o dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensionistico europeo (cfr. la nota 2 della presente circolare); nell’Allegato n. 1 alla presente circolare sono indicati i coefficienti necessari per la determinazione delle retribuzioni da accreditare.
La retribuzione determinata dall’applicazione di tali coefficienti alla retribuzione comunitaria è quella che deve essere accreditata, ai fini pensionistici, sulle singole posizioni assicurative.
I contributi versati in applicazione dell’articolo 42 in argomento hanno la stessa efficacia dei contributi versati in forza di un rapporto di lavoro prestato in Italia.
Anche tale attività di verifica è demandata al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione U.E. della Direzione provinciale di Avellino.
6. Istruzioni operative
In merito alla valorizzazione della posizione assicurativa, sono previste due distinte modalità di trasmissione delle denunce mensili a seconda che si tratti delle informazioni relative alla Cassa pensionistica o di quelle per i Fondi ex ENPAS, ex INADEL, Gestione credito, ex ENPDEP ed ex ENAM.
Per quanto attiene agli obblighi contributivi che, con riferimento alla legge n. 1114/1962, permangono nei confronti dei Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al TFS/TFR, della Gestione credito, della Gestione ex ENPDEP e dell’ENAM, come anticipato in premessa, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea, l’attività è posta in essere dall’Amministrazione pubblica datrice di lavoro del dipendente, secondo le indicazioni di carattere generale in tema di compilazione e trasmissione delle denunce mensili, con esposizione di un imponibile “virtuale”, rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio presso l’Amministrazione di appartenenza.
L’Amministrazione pubblica datrice di lavoro del dipendente deve trasmettere mensilmente la denuncia tramite il flusso Uniemens-ListaPosPA, utilizzando in questo caso il codice Tipo Servizio “3Y”, avente il significato di: “Collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per impiego o incarico temporaneo presso le Istituzioni UE in qualità di agente - Art. 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione Europea”.
Nell’ultimo periodo precedente il collocamento fuori ruolo deve essere altresì valorizzato il Codice Sospensione “62”, avente il significato di “Aspettativa per impiego o incarico temporaneo presso l’Unione Europea”.
Tale codice deve essere utilizzato anche per coloro che durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962 non esercitano la facoltà di cui all’articolo 42 in oggetto, così come illustrato nella circolare n. 7/2022.
Si evidenzia, inoltre, che su tale ultimo periodo devono essere dichiarati, secondo le modalità in uso, eventuali emolumenti arretrati erogati durante il collocamento fuori ruolo, ma riferiti a periodi di lavoro precedentemente prestati.
Con riferimento alla contribuzione dovuta alla Cassa pensionistica, il citato Polo specialistico, successivamente all’acquisizione dei dati necessari dall’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, deve curare la compilazione e la trasmissione delle denunce mensili mediante l’apposita funzionalità presente nel portale intranet al seguente percorso: “Processi” >” Soggetto contribuente” > “Aziende e lavoratori dipendenti” > “Gestione Dipendenti Pubblici” > “DMA” > “Compilazione Manuale DMA”.
Si evidenzia in particolare che, per quanto attiene tali ultime denunce relative alla Cassa pensionistica, l’imponibile da indicare è quello riproporzionato sulla base della contribuzione versata, commisurata alla scelta dell’aliquota, così come determinato in base a quanto illustrato al paragrafo 4 della presente circolare.
Deve altresì essere compilata la “Sezione Ente Versante” per indicare l’importo e gli estremi identificativi del soggetto obbligato al versamento diverso dal dichiarante.
Al fine di assicurare la corretta alimentazione delle posizioni individuali, il frontespizio delle denunce trasmesse dal Polo specialistico deve riportare un apposito “Codice Progressivo Azienda”, da richiedere alla Direzione centrale Entrate – Area Datori di Lavoro - Inquadramento e Obbligo Contributivo e che deve essere utilizzato per identificare, unitamente al codice fiscale, il soggetto dichiarante, l’Amministrazione pubblica di appartenenza e la Sede di servizio inserite nel frontespizio e nel quale devono essere riportati anche gli altri dati del datore di lavoro.
Inoltre, nel campo “Motivazione” del frontespizio deve essere selezionata la voce “Art. 42 Regolamento UE” inserendo nell’elemento “Nota” gli estremi della comunicazione con cui l’Ufficio dell’Unione europea ha fornito le indicazioni richieste, oltre a quelli indicati nella presente circolare.
Per le denunce mensili trasmesse dal Polo specialistico per la Cassa pensionistica è richiesto l’utilizzo del citato Codice Tipo servizio “3Y”, avente il seguente significato di “Collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per impiego o incarico temporaneo presso le Istituzioni UE in qualità di agente - Art. 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione Europea”.
7. Istruzioni contabili e fase di incasso dei contributi dell’Unione europea
Per le rilevazioni contabili degli obblighi contribuitivi che permangono nei confronti dei Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al TFS/TFR, alla Gestione credito, alla Gestione ex ENPDEP e all’ENAM, si confermano le modalità di riscossione e di contabilizzazione in uso.
Per i contributi previsti dalle norme in argomento, di pertinenza delle Casse pensionistiche CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo in qualità di agente temporaneo a seguito di incarico presso le Istituzioni dell’Unione europea, che effettuano i versamenti sul conto corrente speciale di Tesoreria specificato al paragrafo 4 della presente circolare, le rilevazioni contabili devono essere effettuate manualmente utilizzando i conti di nuova istituzione:
INS21116/INR21116 - Contributi riscossi per impiego o incarico temporaneo presso le Istituzioni UE in qualità di agente - legge 27 luglio 1962, n. 1114; art. 42 del regime applicabile agli altri agenti della Comunità europea contenuto nel Regolamento n. 31 C.E.E. e n. 11 C.E.E.A.
Nell’Allegato n. 2 si riporta la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Cfr. l’articolo 2 della legge n. 1114/1962 e gli articoli 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.
[2] L’articolo 42, paragrafo 2, del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento stabilisce che: “Tali versamenti non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto e sono posti a carico del bilancio dell'Unione”. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2024, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 12,1% (Relazione Eurostat del 19 settembre 2024 sulla valutazione attuariale 2024 del regime delle pensioni dei funzionari europei).