
Provvedimento Agenzia Entrate del 03.07.2025 (280268/2025)Prot. n. 280268/2025 Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente 1.1 L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2024 l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro. Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40). 2 Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata. 1.2 Dati di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni: a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2024; d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti; e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5. 2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni 2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 3 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 è consultabile da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi. 3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti 3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. 4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza 4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato. 4 5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse 5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2025, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. 5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche. 6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate 6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 5 nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettera. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679). 6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni. 6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. 6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia. 6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a 6 garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento. 6.8 Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Motivazioni L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. In particolare, con il presente provvedimento sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2024 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. Inoltre, viene segnalata la presentazione della dichiarazione IVA senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile (reverse charge). Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 come modificato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. 7 Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 25/2024, (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. 8 Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette”; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione 9 telematica dei pagamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998; Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214); Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”; Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni, recante: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 10 fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui 11 all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”; 12 Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 3 luglio 2025 Vincenzo Carbone |
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