
Circolare INPS n.47 del 21.02.2025INDICE
2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Fornitura dati 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse 9. Clausola di salvaguardia 10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 16 dicembre 2024 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche Agricole Alimentari e Forestali (FAPIPAAF),sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 13 aprile 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e ALAS, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni.
3. Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione a effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS.
4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.
6. Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo della prestazione:
- 3% ALAS; - 3% NASpI; - 1% DIS-COLL; - 2% CIG; - 1% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
7. Fornitura dati
Nell'applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, accessibile dal sito istituzionale www.inps.it nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.
8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L'Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative, come di seguito individuate, e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Organizzazione sindacale corrisponde all’Istituto gli importi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima; b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; c) euro 0,49 per la gestione delega per singola prestazione.
È altresì a carico dell’Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione.
9. Clausola di salvaguardia
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende a esso relative.
10. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Organizzazione sindacale, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione stessa, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare tale facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione; • mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa; • ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale; • eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell’Organizzazione sindacale, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative; • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione; • mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti; • adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche che ricoprono cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate; • mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione in materia di protezione dei dati personali; • perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC. La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. La convenzione riconosce, inoltre, all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è 10 58.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche Agricole Alimentari e Forestali - (FAPIPAAF),sono stati istituiti i seguenti conti:
• GPA29337 - per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell'Organizzazione Federazione Agricoltori Piccole Imprese - Politiche Agricole Alimentari e Forestali - (FAPIPAAF);
Il Direttore generale vicario Antonio Pone |
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Studio Verdi e Bruni |
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