Telefono e Fax

Tel: 052312345678 Fax: 052312345678



Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza

Mercoledì 07/01/2026

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).



Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).



Trasferte dei lavoratori dipendenti

La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”.
Ambito Disciplina e condizioni
Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna.
Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC.
Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo.
Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero).


 

Lavoro Autonomo e reddito d’Impresa

Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.

L’Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero.
Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero)
Vitto e Alloggio

Obbligatoria


Non richiesta
Taxi e NCC

Obbligatoria


Non richiesta
Rappresentanza

Obbligatoria


Obbligatoria


A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa.

Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei:
  • Bonifico bancario o postale
  • Carte di debito, credito e prepagate
  • Assegni bancari e circolari
  • App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto)


L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.

 

Decorrenze e regime transitorio

Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:
  • 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa.
  • 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate.
  • Principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).
Le ultime news
Oggi
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 14 della L. 199/2025), ha previsto l’incremento da 8 a...
 
Oggi
Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto...
 
Oggi
Lo scorso anno sono state 78 le nuove imprese ammesse al regime opzionale di adempimento collaborativo...
 
Oggi
Con uno stanziamento complessivo di oltre 825 milioni di euro nel triennio 2026-2028 la Legge di bilancio...
 
Oggi
A seguito dei controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei...
 
Oggi
Con Ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di contenzioso...
 
Venerdì 09/01
L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture...
 
Venerdì 09/01
Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce una...
 
Venerdì 09/01
Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 200/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta...
 
Venerdì 09/01
Con Sentenza n. 34301 del 27 dicembre 2025 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pronunciandosi...
 
Venerdì 09/01
Con Risposta n. 320 del 24 dicembre, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione...
 
Giovedì 08/01
Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni...
 
Giovedì 08/01
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025,...
 
Giovedì 08/01
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sui benefici fiscali destinati alle persone...
 
Giovedì 08/01
Tra gli interventi previsti dalla Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in favore delle imprese del...
 
Giovedì 08/01
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), con decreto n. 57950 del...
 
altre notizie »
 

Studio Verdi e Bruni

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza (PC)

Tel: 052312345678 - Fax: 052312345678

Email: staff@ateneoweb.com

P.IVA: 01316560331

Via Guastafredda, 14 - 29121 Piacenza (PC)

Pagina Facebook Studio Verdi e Bruni - Dottori Commercialisti