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L’acquisizione dell’eredità nelle recentissime decisioni della Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate

Lunedì 29/12/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti
Accettazione espressa e tacita, beneficio di inventario e obblighi tributari alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria.



Risposta a Interpello n. 275/2025 – 3 novembre 2025
Cass. 3 luglio 2025, n. 18056
Cass.14 agosto 2025, n. 23309
Cass. 11 giugno 2025, n. 15611
Cass.12 giugno 2025, n. 15743


Come si diviene eredi
L’eredità cui si è chiamati, per legge in virtù del rapporto di parentela, o per testamento se si è nominati eredi dal testatore, può essere acquisita sia per averla accettata (art. 459 c.c.), anche informalmente, sia in modo automatico, per aver posseduto i beni ereditari nei tre mesi dal decesso o dalla relativa notizia, senza fare l’inventario o rinunciare (art.485, comma 2, c.c.).

Possesso dei beni
Naturalmente il possesso di un bene ricevuto in donazione dal de cuius, quando quindi era vivo, non comporta acquisto automatico, né l’azione possessoria comporta accettazione tacita. Sembrerebbe scontato, ma l’ha dovuto ribadire pochi mesi fa la Suprema Corte (Cass. 3. luglio 2025, n. 18056), perché non si tratta di un bene ereditario, anche se poi con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione l’erede può ricondurla fittiziamente nel calcolo della sua quota di legittima (art. 556 c.c.), oppure può conferirla in collazione riportandola nella massa ereditaria (art.746 c.c.), ove il donante non ne avesse prevista la dispensa (art. 737 c.c.) e il donatario non avesse deciso di tenersi il bene imputandolo alla sua quota (art. 747 c.c.).

Mentre l’accettazione, espressa (art.475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), presuppone la volontà di accettare, il possesso dei beni ereditari non la richiede, basta usarli, o condividere la proprietà di un bene del defunto. Si può anche ignorare, e capita spesso, che ciò comporti accettazione dell’eredità e la conseguente responsabilità per i debiti del defunto. 

La Cassazione (Cass. 14 agosto 2025, n. 23309) ha però richiesto, se non la volontà di accettare, almeno quella di “possedere” i beni ereditari, e quindi l’acquisto automatico non opera se il chiamato è incapace legalmente, o anche soltanto privo della capacità naturale (art.428 c.c.), di “intendere e di volere” come si suol dire “e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un’eredità a lui devoluta(Cass 14 agosto 2025, n. 23309).

Per gli incapaci legali sarà il loro rappresentante, previa autorizzazione, giudiziale o notarile (art. 21 d.lgs. 149/2022), ad accettare: i genitori o il tutore, per minori o interdetti, con beneficio di inventario (art. 489 c.c.), l’amministratore di sostegno, per chi ne è soggetto, anche in via pura e semplice, omettendo la lunga e costosa procedura del beneficio, se l’autorizzante non ravvisa rischi debitori. 

Accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione beneficiata consente dunque all’erede di rispondere dei debiti del defunto nei limiti dell’attivo ereditario (art. 490 c.c.), ma è una scelta definitiva, non si può tornare indietro e rinunciare all’eredità, nemmeno se viene inventariato un patrimonio negativo, perché l’eredità, con l'accettazione, comunque effettuata, si acquista definitivamente, e subito (art. 456 c.c.).

E quindi, come ribadito dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello di pochi giorni fa (n. 275/2025), il rappresentante legale, dopo aver accettato, deve presentare la dichiarazione dei redditi dell’assistito, non deve né può attendere che sia ultimata la procedura di inventario. E’ infatti ormai pacifico, e ribadito della Suprema Corte (Cass. SU 6 dicembre 2024 n.31310), che la dichiarazione di accettazione beneficiata “anche se non seguita dalla redazione del l’inventario fa acquisire al minore la qualità di erede”.

Quindi, conclude l’Agenzia, “in caso di presentazione telematica della dichiarazione, per i soggetti deceduti entro il 30 giugno 2025, il termine è il 31 ottobre dello stesso anno. Considerato, inoltre, che l'erede beneficia di una proroga di 6 mesi anche per il versamento delle imposte liquidate in base ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2024 (art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973), è possibile eseguire il versamento senza sanzioni e interessi fino al 31 dicembre 2025”.

Il beneficio di inventario, dunque, serve solo a proteggere il patrimonio dell’erede dal l’eventuale passivo del de cuius, ivi comprese le imposte di successione, che è tenuto a pagare, in solido con gli altri eredi, ma nei limiti dell’attivo (Cass. 11 giugno 2025, n. 15611). 

Responsabilità solidale per le imposte di successione
La Cassazione ha infine deciso che l’obbligazione in solido per il pagamento dell’imposta di successione (art. 36, comma 1, del d.lgs. 346/1990), cioè l’obbligo di pagare anche quella degli altri se loro non lo fanno, non vale per gli enti del terzo settore. E ci mancherebbe altro: non devono pagare le proprie imposte (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, modificato dal d.lgs. n. 117 del 2017), figuriamoci per quelle degli altri. 

Eppure ci è voluta la recente modifica normativa a chiarirlo e la Cassazione a ribadirlo, risulterebbe “altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l’obbligazione tributaria” (Cass.12 giugno 2025, n. 15743).
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