Telefono e Fax

Tel: 052312345678 Fax: 052312345678



Autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2025

Lunedì 31/03/2025

a cura di Studio Valter Franco


Con nota a registro ufficiale 0195193  del 28.03.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2025. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 





Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2025 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2025.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° gennaio al 31 marzo  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:
  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); 
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; 
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota - entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).


In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

Link per il software, modello di dichiarazione etc.
Le ultime news
Venerdì 05/12
Come noto, dal prossimo 8 dicembre ai contribuenti basterà una sola comunicazione per utilizzare...
 
Venerdì 05/12
Nella materia penal-tributaria, il colpevole non è individuato con riferimento alla soggettività...
 
Venerdì 05/12
Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, la...
 
Venerdì 05/12
Con Comunicato Stampa del 2 dicembre l'Inps informa gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto...
 
Venerdì 05/12
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia pubblicata lo scorso 21 novembre sul sito...
 
Giovedì 04/12
Con Risposta n. 299 del 1 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Giovedì 04/12
Il metodo di accertamento sintetico può essere applicato anche ai coltivatori diretti, quando...
 
Giovedì 04/12
Con risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ricorda le...
 
Giovedì 04/12
I debiti contributivi con Inps e Inail possono  essere rateizzati fino a 60 mesi in base all’importo...
 
Giovedì 04/12
L'Inps ha pubblicato l'Osservatorio sugli stranieri con i dati relativi al periodo 2015-2024.Nell’anno...
 
Mercoledì 03/12
L’Agenzia Entrate ha reso noto sul proprio sito che ne giorni del 24 e 25 novembre, sono state...
 
Mercoledì 03/12
La nuova legge di bilancio ha esteso, anche al 2025, la possibilità per le imprese di accedere...
 
Mercoledì 03/12
In vigore dal 1° dicembre le nuove regole sulle udienze a distanza, da applicare ai processi instaurati...
 
Mercoledì 03/12
Dal 2025 il principale strumento di soluzione della crisi di impresa è la composizione negoziata,...
 
Mercoledì 03/12
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere su due proposte di delibera dell’ANAC...
 
Mercoledì 03/12
Con Circolare n. 148 del 28 novembre l'Inps fornisce istruzioni sul contributo economico, introdotto...
 
Martedì 02/12
Il Ministero delle Finanze comunica che, in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di...
 
Martedì 02/12
La legge di bilancio 2023 ha previsto un rimborso sotto forma di credito di imposta finalizzato a incrementare...
 
Martedì 02/12
Con Risposta n. 298 del 27 novembre l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Onlus che si...
 
Martedì 02/12
Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 e il Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l'Inps ha fornito...
 
Martedì 02/12
La transizione digitale ed ecologica apre nuove opportunità per i giovani che vogliono mettersi...
 
Martedì 02/12
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 29925 del 12 novembre 2025 è tornata...
 
Lunedì 01/12
Dal prossimo 8 dicembre entreranno in vigore le nuove modalità con cui i contribuenti potranno...
 
Lunedì 01/12
Il nuovo termine biennale per vendere la "prima casa" non si applica al riacquisto agevolato per il credito...
 
Lunedì 01/12
Con Ordinanza n. 28509 del 27 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha ribadito un principio...
 
Lunedì 01/12
La Camera ha approvato definitivamente e all’unanimità, con 237 voti favorevoli, il disegno...
 
Lunedì 01/12
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato un Disegno di legge delega sui...
 
Lunedì 01/12
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l’apertura della finestra temporale...
 
Venerdì 28/11
Con Risposta n. 295 del 24 novembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di Superbonus...
 
Venerdì 28/11
Legittima la rideterminazione del reddito effettuata dall’Agenzia sulla base della scrittura separata...
 
altre notizie »
 

Studio Verdi e Bruni

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza (PC)

Tel: 052312345678 - Fax: 052312345678

Email: staff@ateneoweb.com

P.IVA: 01316560331

Via Guastafredda, 14 - 29121 Piacenza (PC)

Pagina Facebook Studio Verdi e Bruni - Dottori Commercialisti