
Approfondimento Ddl Lavoro e compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro![]() Lunedì 23/12/2024
a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio conferma all’art.6 dà la possibilità di:
Gli obiettivi di queste nuove disposizioni sono di cercare di :
LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA Il D.Lgs. n.148/2015 all’art.8 prevede che:
NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO IN TEMA DI COMPATIBILITA’ FRA CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI LAVORO Il Ddl Lavoro afferma che:
Una delle conseguenze di tali novità è data dal fatto che il lavoratore, in caso di reimpiego presso un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha utilizzato i trattamenti di cassa integrazione, non perde il diritto alla prestazione ma percepirà solo il salario spettante e non l'indennità in riferimento alle giornate lavorate. Il Ddl Lavoro, nelle disposizioni in merito alla compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro si è ispirato all’orientamento della giurisprudenza che già si era mossa in tale direzione affermando che:
Inoltre in precedenza, anche l'Inps si era espresso in termini di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e sulla possibilità di cumulo del relativo reddito sottolineando:
IL DDL LAVORO CONFERMA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INPS Il Ddl Lavoro conferma e ribadisce l'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio della nuova attività di lavoro. Si sottolinea, infatti, che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia effettuato la preventiva comunicazione indirizzata alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di dove svolge l'attività. Si evidenzia che, nel caso di lavoro dipendente, rimangono sempre valide le comunicazioni relativamente al rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che impiega il soggetto in cassa integrazione, tranne nel caso in cui sia un'agenzia di somministrazione, poiché, in tale situazione la normativa prevede che la comunicazione inviata dalle agenzie interinali sulla stipula di contratti di lavoro, sia da effettuarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione. Fonti normative: Atto del Senato n.1264, D. Lgs. n. 81/2015, D.Lgs n.148/2015 |
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