Telefono e Fax

Tel: 052312345678 Fax: 052312345678



Pro e contro del 'ravvedimento speciale' dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

Venerdì 25/10/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:
  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.


Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:
  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    • se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.


L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’articolo 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.
Le ultime news
Oggi
La tutela verso i terzi impone una nuova trascrizione se la stipula del contratto è prorogata...
 
Oggi
Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per essere riammessi alla Definizione agevolata (“Rottamazione...
 
Oggi
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al credito...
 
Oggi
Accertamenti in corso per i pensionati all'estero, con scadenza per le attestazioni entro luglio 2025...
 
Oggi
Inps ricorda che, dal 9 dicembre 2024, l'Istituto ha aderito a SEND, la Piattaforma nazionale per le...
 
Ieri
Con Risposta n. 127 del 5 maggio l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'agevolazione...
 
Ieri
Con un Avviso pubblicato sul portale istituzionale, il Ministero della Cultura (Direzione  generale...
 
Ieri
L'Agenzia Entrate-riscossione ricorda che, per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione...
 
Ieri
Con Messaggio n. 1401 del 5 maggio l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla Prestazione universale,...
 
Ieri
Con Circolare n. 28 del 28 aprile l'Inail informa dell'aggiornamento delle diarie, anno 2025, riservate...
 
Ieri
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 126 del 30 aprile ha approvato disposizioni in materia di...
 
altre notizie »
 

Studio Verdi e Bruni

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza (PC)

Tel: 052312345678 - Fax: 052312345678

Email: staff@ateneoweb.com

P.IVA: 01316560331

Via Guastafredda, 14 - 29121 Piacenza (PC)

Pagina Facebook Studio Verdi e Bruni - Dottori Commercialisti