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Prestazioni di chirurgia estetica anche per odontoiatri

Martedì 18/06/2024

a cura di Studio Valter Franco


A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva  anche le prestazioni di medicina estetica”. 

Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica). 

Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che  possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.”

Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra. 

Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue: 


1


Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte  a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica


Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 - 


2


Senza la prescrizione di cui sopra 


Iva al 22% 



Fatturazione: come prima indicato le prestazioni di medicina-chirurgia estetica vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria con il codice IC; l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 103 del 9.4.2019 ha chiaramente indicato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SDI – Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili. 


Fattura emessa nei confronti di privati 


Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società 


Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che  viene applicata nel caso di operazioni esenti iva) 


Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta 



In ultimo un aspetto che si sottolinea è quello di verificare per l’odontoiatra che la polizza di responsabilità civile professionale preveda il risarcimento nel caso di trattamenti di medicina – chirurgia estetica.


CHIRURGIA ESTETICA 

Nell’informativa di studio n. 2/2024 del  15.01.2024 avevamo modo di indicare quanto segue: 

In passato erano state sollevate contestazioni circa l’esenzione iva relativa agli interventi di chirurgia estetica.
L’articolo 4 quater della Legge 15.12.2023 n. 244 di conversione al D.L.18.10.2023 n. 145 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  (17.12.2023) l’esenzione iva prevista dall’art. 10, comma 1 n. 18, si applica alle  prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (a nostro giudizio l’attestazione medica dovrebbe essere rilasciata da medico diverso da quello che esegue l’intervento) e che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè ante 17.12.2023). Circa il regime iva  delle spese di chirurgia estetica – ante Legge 244 – si consulti la circolare 4/e del 28.01.20005.
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