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Nuove indicazioni dell’Agenzia sul decreto 'Adempimenti'

Lunedì 06/05/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Dopo la pubblicazione della  Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con i chiarimenti in tema di dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni sul pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, introdotte dal Decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024).

La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024,  si focalizza sulle misure connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali e agli strumenti elettronici di pagamento, nonché sui periodi di invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Semplificazioni relative ai pagamenti
In primis, sono stabiliti nuovi termini per il pagamento “a rate” delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps. L’articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:
  • il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.


In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L’articolo 9, infatti, fissa per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.

Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l’attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia Entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:
  • per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17)
  • l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18).


Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia Entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4). L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.

Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale(articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso
  • il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.


Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-quinquies del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Rafforzamento dei servizi digitali
Gli incentivi al miglioramento, da parte dell’Agenzia, e all’utilizzo, da parte del contribuente, dei servizi digitali e delle soluzioni softwaremessi a disposizione, passano attraverso:
  • l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia Entrate sia per l’Agenzia Entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (articolo 21)
  • il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Agenzia delle entrate, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (articolo 22)
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internetdell’Agenzia Entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia Etrate che li riguardano (articolo 23)
  • l’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (articolo 24).


Si tratta di misure che necessitano tutte di essere attuate mediante l’emanazione di appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere, laddove necessario, del Garante per la protezione dei dati personali.

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Per effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia Entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
  • 1° agosto – 31 agosto
  • 1° dicembre – 31 dicembre.


Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
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