Telefono e Fax
Tel: 075-4652385 Fax: 075-4652385

La detrazione IVA a cavallo d'anno 2025-2026

Lunedì 05/01/2026

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.



La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.


Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. 
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.

 SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2025 Ricevuta e registrata a dicembre 2025 Detrazione in dicembre 2025
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2026 Detrazione ammessa a gennaio 2026


 
Novità
Oggi
Nelle prime settimane dell’anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali...
 
Oggi
Con Risposta n. 2 del 12 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulla disciplina del...
 
Oggi
Con la Risposta n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale...
 
Oggi
Con Sentenza n. 542, depositata l'08 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale,...
 
Ieri
L’Agenzia Entrate ha intensificato il controllo delle vendite su Vinted e in generale il monitoraggio...
 
Ieri
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare...
 
Ieri
Con Comunicato Stampa del 10 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato che il credito d’imposta...
 
Ieri
Con Sentenza n. 534, depositata l'8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia...
 
Lunedì 12/01
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 14 della L. 199/2025), ha previsto l’incremento da 8 a...
 
Lunedì 12/01
Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto...
 
Lunedì 12/01
Lo scorso anno sono state 78 le nuove imprese ammesse al regime opzionale di adempimento collaborativo...
 
Lunedì 12/01
Con Ordinanza n. 29594 del 10 novembre 2025 la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di contenzioso...
 
Venerdì 09/01
L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture...
 
Venerdì 09/01
Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 200/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta...
 
Venerdì 09/01
Con Sentenza n. 34301 del 27 dicembre 2025 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pronunciandosi...
 
Venerdì 09/01
Con Risposta n. 320 del 24 dicembre, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione...
 
Giovedì 08/01
Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni...
 
Giovedì 08/01
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025,...
 
altre notizie »
 

Colonni & Partners Srl Stp

Via Rodolfo Morandi, 3 - 06012 Città di Castello (PG)

Tel: 075-4652385 - Fax: 075-4652385

Email: claudio@colonnipartners.it

P.IVA: 03599880543