Effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
A seguito dell'apertura della successione, gli eredi hanno a disposizione tre alternative:
Il beneficio d'inventario è uno speciale meccanismo previsto dall'art. 484 c.c. per effetto del quale
colui che accetta l'eredità mantiene distinto il proprio patrimonio personale da quello del defunto
e pertanto potrà essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti di quanto ricevuto per successione.
Accettazione beneficiata e termine di pagamento dell'imposta di successione
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'Erario.
Con riferimento, quindi, all'imposta di successione, anche se liquidata nei confronti dell'erede, essa non potrà essere richiesta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede da sottoporre pertanto a tassazione.
In altre parole, il credito dell'Erario relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residua e solo a seguito della definitività dello stato di graduazione.
Il beneficio d'inventario costituisce, dunque, uno strumento che la legge mette a disposizione del futuro erede per la gestione di eredità gravate da debiti e passività ma, per poter funzionare, richiede l'osservanza di precise formalità indicate espressamente dalla legge stessa.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare la decadenza dal beneficio con conseguenze economiche anche estremamente gravi per l'erede (che potrebbe così essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio) e, dunque, anche per questo è opportuno farsi assistere da un professionista nella gestione di queste situazioni.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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