La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l'anno 2019 non risulta abrogato l'obbligo di corrispondere "l'addizionale erariale alla tassa automobilistica" (comunemente definito "superbollo") da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.
Soggetti: qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore.
Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica "ordinaria".
Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragafo "Normativa") - per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 del libretto di circolazione del veicolo.
Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione "Elementi identificativi".
Codici tributo
Normativa
Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Informazioni reperibili sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - sul sito è possibile calcolare anche l'importo del superbollo dovuto - utilizza il seguente Link.
QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024
QuickBilan 2025 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.
La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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