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 		<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Legale</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa a cura dello Staff di www.ateneoweb.com</description>
 		<copyright>Copyright 2004 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
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 			<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Legale</title>
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<title><![CDATA[
Nuovo DVR secondo le procedure standardizzate. Prova il nostro software: semplice, veloce ed economico!
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<description><![CDATA[
Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende (anche quelle che occupano meno di 10 lavoratori), devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate, cosi` come disposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avra` piu` alcun valore.  Per aiutare chi non avesse ancora provveduto ad assolvere questo obbligo abbiamo predisposto il DVR online secondo le procedura standardizzate, una soluzione software semplice ed economica che vi seguira` passo passo nella redazione del documento con semplici passaggi di compilazione, che non richiedono particolari competenze, e che non occuperanno piu` di 30 minuti del vostro tempo. Tutta la procedura e` conforme a quanto previsto dalle normative e le procedure sono validate dalla Confederazione Nazionale COINAR (COmmercio INdustria ARtigianato) e pertanto conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Un software semplice, quindi, ideale per la vostra attivita`. Per maggiori informazioni clicca qui.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:19:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/credito-d-imposta-spetta-all-impresa-accertare-le-condizioni-per-usufruire-del-bonus-assunzioni,24863-1-2.html</link>
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<title><![CDATA[
Credito d’imposta: spetta all`impresa accertare le condizioni per usufruire del bonus assunzioni
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<description><![CDATA[
Una cooperativa di facchinaggio impugnava un avviso di accertamento per il recupero del credito d’imposta per l’incremento della base occupazionale e l’irrogazione delle relative sanzioni. Il recupero era stato operato in ragione del fatto che diversi dipendenti risultavano non essere in possesso di uno dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione. Piu` in particolare, si trattava di soggetti che, nei 24 mesi antecedenti l`assunzione presso la cooperativa, avevano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione, con sentenza n.13755 del 31 maggio 2013 stabilisce che spetta all’impresa accertare l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per fruire del bonus assunzioni, a nulla rilevando le attestazioni dei dipendenti.   In tema di recupero del credito d’imposta spettante per l’incremento della base occupazionale (articolo 7 della legge 388/2000) e di irrogazione delle relative sanzioni, dunque, la responsabilita` dell’impresa non puo` essere esclusa dalle dichiarazioni sostitutive dei dipendenti, che attestano la sussistenza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla norma ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale. Questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13755, depositata lo scorso 31 maggio.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:48:59 GMT</pubDate>
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Codice di comportamento dei dipendenti pubblici da oggi in vigore
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<description><![CDATA[
Approvato l’8 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, e` finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 avente come oggetto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in attuazione della legge anticorruzione (n. 190 del 2012). Il decreto, che entra in vigore oggi, 19 giugno 2013, indica e chiarisce, ai fini dell`articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta`, imparzialita` e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare. Gli obblighi di condotta del codice si applicano non solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma anche "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita` politiche, nonche` nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell`amministrazione".  Nel nuovo codice di comportamento si pone particolare attenzione ai principali doveri del dipendente che, nel rispetto della Costituzione "svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l`interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e` titolare", agendo secondo indipendenza e imparzialita`, correttezza e trasparenza, evitando situazioni di conflitto di interessi. Il dipendente deve inoltre evitare di utilizzare in modo scorretto le informazioni di cui dispone per ragioni d`ufficio, ed "esercita i propri compiti orientando l`azione amministrativa alla massima economicita`, efficienza ed efficacia". Il dipendente infine deve adottare un comportamento di piena disponibilita` e collaborazione, sia nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i destinatari dell`azione amministrative. Per approfondimenti vi invitiamo a consultare la versione integrale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:19:33 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Divisione della comunione a domanda congiunta con nomina del notaio
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<description><![CDATA[
Il Decreto legge &ldquo;fare&rdquo;, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno, interviene a snellire i processi di divisione di beni in comproprieta`, attraverso la possibilita`, nelle ipotesi in cui ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessita` di divisione medesima, di attribuire a un notaio nominato dal giudice la delega delle operazioni di divisione della comunione ereditaria o volontaria.<br />
<br />
<br />
La domanda va presentata dalle parti attraverso ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, ricorso che deve essere firmato anche dagli eventuali creditori e dagli aventi causa che abbiano notificato o trascritto opposizione alla divisione; il ricorso va trascritto nei registri immobiliari se la divisione ha ad oggetto beni immobili.<br />
<br />
<br />
Una volta depositato il ricorso, il giudice procede con la nomina del notaio e, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, anche di un esperto estimatore. <br />
<br />
Nel caso in cui risulti che il ricorso congiunto non e` stato firmato da tutti i comproprietari e da tutti gli interessati, il notaio designato deve rimettere gli atti al giudice per consentirgli, con decreto reclamabile, di dichiarare inammissibile la domanda e ordinare la cancellazione della trascrizione. <br />
<br />
Qualora, invece, si proceda con la divisione, il notaio designato e` tenuto, nel termine assegnato nel decreto di nomina, a predispone il progetto di divisione o a disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili, dandone avviso alle parti e agli altri interessati. <br />
<br />
Contro il progetto di divisione ogni interessato e` legittimato a proporre opposizione, con conseguente prosecuzione del processo secondo le forme del procedimento sommario di cognizione. Nel caso, per contro, in cui non vi siano opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione demandando al notaio il compimento delle operazioni successive di frazionamento, registrazione, trascrizione. Nell'ipotesi, infine, di bene non comodamente divisibile, prima si procede alla vendita e poi alla distribuzione del ricavato.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Casa familiare e comodato. Restituzione ad nutum alle Sezioni unite
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<description><![CDATA[
Con ordinanza interlocutoria n. 15113 del 18 giugno 2013, la Terza sezione civile della Cassazione ha trasmesso al Primo presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite civili, gli atti relativi alla questione di ammissibilita` della restituzione ad nutum della casa familiare concessa in comodato.<br />
<br />
<br />
Secondo i giudici di legittimita`, in particolare, sarebbe ormai superata la tesi, di matrice essenzialmente amministrativistica, che riconosceva al solo proprietario il potere di destinazione, con conseguente riconduzione del vincolo che ne scaturisce alla figura della limitazione del diritto di proprieta`.<br />
<br />
<br />
&ldquo;Non sembra invero revocabile in dubbio&rdquo; - continua la Corte &ndash; che la destinazione puo` essere realizzata non solo dal titolare del diritto di proprieta` o di altro diritto reale sull&rsquo;immobile ma anche da parte di chi sul medesimo vanti un mero diritto personale di godimento.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Niente condanna per chi affitta un immobile all'immigrato clandestino
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<description><![CDATA[
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26457 del 18 giugno 2013, ha escluso che possa essere penalmente sanzionato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina il proprietario di un immobile che conceda quest'ultimo in locazione, dietro corrispettivo, ad un immigrato clandestino.<br />
<br />
<br />
Perche` possa dirsi integrato il reato di specie &ndash; precisa la Corte &ndash; e` necessario che venga rilevato l'elemento soggettivo del dolo specifico e che sussista, nell'agente, il fine di trarre un profitto ingiusto dalla condizione di illegalita` dello straniero clandestino.<br />
<br />
<br />
Profitto ingiusto che potrebbe rilevarsi, eventualmente, dall'applicazione di un canone d'affitto esorbitante rispetto a quello normalmente praticato.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
La proroga nei Cie puo` essere disposta solo a seguito di contraddittorio con l'interessato
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<description><![CDATA[
Con la sentenza n. 15223 del 18 giugno 2013 la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si e` pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di merito avevano confermato la richiesta dell'amministrazione dell'Interno di prorogare la presenza di un cittadino straniero in un centro di identificazione ed espulsione (Cie), senza convocare l'interessato in udienza per la verifica delle condizioni legittimanti la proroga della detenzione amministrativa.<br />
<br />
<br />
I giudici di legittimita` hanno censurato la decisione di specie, nel frattempo impugnata dallo straniero interessato, affermando perentoriamente la necessita` che la richiesta di trattenimento nei Cie vada esaminata in contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore di fiducia. <br />
<br />
Vi e` proprio una garanzia di partecipazione &ndash; spiega la Corte &ndash; che, incidendo sulla liberta` personale del cittadino, deve sussistere non solo al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura, ma anche in occasione delle successive proroghe.<br />
Queste ultime, infatti, hanno carattere di assoluta eccezionalita`, dovendo essere, peraltro, congruamente motivate senza che si possa prescindere dalla partecipazione dello straniero all'udienza camerale medesima.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/ristrutturazioni-edilizie-aggiornata-la-guida-per-richiedere-e-ottenere-l-agevolazione-fiscale,24850-1-2.html</link>
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<title><![CDATA[
Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida per richiedere e ottenere l`agevolazione fiscale
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<description><![CDATA[
L`Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, che fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrandone le modalita` e gli adempimenti. Il decreto legge n. 201/2011 ha reso ufficiale l’agevolazione (introdotta nel 1998 e prorogata piu` volte), che e` stata quindi inserita tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. Ha successivamente subito diverse modifiche, dal decreto legge n. 83/2012 che ha aumentato del 50% la misura della destrazione per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unita` immobiliare), al Decreto Legge n. 63/2013 che ha esteso tali maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013. Altre novita` sono:  l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori la facolta` riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unita` immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non e` piu` prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilita` di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e` stato dichiarato lo stato di emergenza.  Clicca qui per scaricare la guida.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:19:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Gestori servizi condominiali: stop alla sospensione del servizio se un solo condomino non paga
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<description><![CDATA[
Con le nuove regole stabilite dalla Riforma di Condominio che entra in vigore oggi, cambiano anche alcune norme inerenti, nello specifico, l`art. 18, e piu` precisamente le modalita` di riscossione dei contributi condominiali. I creditori infatti, cita l`art.18, "non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l`escussione degli altri condomini". Questo quanto contenuto nell`articolo della nuova legge, che va a modificare, in base a quanto sentenziato dalla Cassazione, l`art.63 delle disposizioni per l`attuazione del codice civile. I gestori di servizi, quindi, che si trovino di fronte a situazioni in cui un solo condomino non abbia pagato una bolletta, non potranno avvalersi sugli altri che hanno invece pagato e sospendere l`erogazione degli stessi, ma dovranno continuare a fornirli, almeno fino a quando non siano stati effettuati tutti i tentativi di legge per la riscossione del pagamento, pignoramenti compresi. L`art.18 stabilisce infatti che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l`escussione degli altri condomini." Stop quindi alla possibilita` di interrompere l`erogazione di un servizio anche se un solo condomino non paga. 
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<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:19:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/documenti-analogici-originali-unici-fissate-le-tipologie-per-le-quali-permane-l-obbligo-della-conservazione-dell-originale-analogico,24843-1-2.html</link>
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<title><![CDATA[
Documenti analogici originali unici: fissate le tipologie per le quali permane l`obbligo della conservazione dell`originale analogico
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<description><![CDATA[
E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2013, il D.P.C.M. del 21 marzo 2013, il quale interviene sulla questione dei documenti analogici originali unici. Il decreto indica le particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l`obbligo della conservazione dell`originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la necessita` di autenticare la loro conformita` all`originale ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a cio` autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai sensi dell`art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell`amministrazione digitale). Con l`entrata in vigore del presente decreto l`obbligo generale di conservazione cartacea o di autenticazione della copia digitalizzata in caso di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici e` venuto meno, in quanto sono state individuate le particolari tipologie di documenti analogici originali unici interessati da questo obbligo ai sensi dell`art. 22 comma 5 del Codice dell`Amministrazione Digitale, elencate nella tabella dell`Allegato al decreto, ossia:  i documenti che e` possibile dematerializzare e conservare digitalmente, garantendo la conformita` all`originale attraverso l`autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale (ad esempio: decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, interministeriali o ancora i titoli del debito pubblico); i documenti per i quali permane, invece, l`obbligo della conservazione dell`originale cartaceo (tra questi ultimi troviamo, a titolo di esempio, gli atti giudiziari, processuali o di polizia giudiziaria e gli atti notarili).  Resta ferma la facolta` per le Pubbliche Amministrazioni di conservare, in originale analogico unico, documenti diversi da quelli stabiliti dal decreto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:06:20 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/reintroduzione-della-mediazione-obbligatoria-con-alcune-novita-,24857-1-2.html</link>
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<title><![CDATA[
Reintroduzione della mediazione obbligatoria con alcune novita`
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Il Decreto &ldquo;fare&rdquo; approvato sabato 15 giugno 2013 reintroduce, per chi vuole instaurare una causa civile in materia di condominio, colpa medica, contratti finanziari o assicurativi, l'obbligo del preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli enti di conciliazione registrati presso il ministero della Giustizia. Come novita` rispetto alla precedente disciplina, si segnala che la conciliazione non sara` piu` condizione di procedibilita` per le liti concernenti responsabilita` per danno provocato dalla circolazione di auto o di barche.<br />
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Le nuove disposizioni sulla mediazione prevedono, inoltre, l'introduzione di un incontro preliminare tra il mediatore e le parti in cui viene verificata la possibilita` di proseguire il tentativo di conciliazione; qualora in questa sede le parti non risultino interessate alla procedura, i costi della mediazione saranno piuttosto contenuti, entro un tetto massimo di spesa (80 euro per le liti fino a mille euro, 120 fino a 10 mila euro, 200 fino a 50 mila euro, 250 per le liti di valore superiore). Le penalizzazioni per le parti che non si presentano e rifiutano anche solo di sedersi a discutere vengono comunque mantenute dalla nuova disciplina.<br />
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La procedura di conciliazione dovra` concludersi entro tre mesi. <br />
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Tra le altre novita` introdotte, si segnala anche che l'accordo di conciliazione, per ottenere l'esecutivita`, dovra` essere munito della sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti. Avvocati, peraltro, che vedranno estendersi la qualifica di mediatore a prescindere o meno dalla frequenza di uno specifico corso abilitante.<br />
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Infine, si segnala il recupero dell'obbligatorieta` della mediazione giudiziale  attraverso l'introduzione del nuovo articolo 185-bis del Codice di procedura civile; ai sensi di questa nuova disposizione, il giudice, nella prima udienza civile ovvero sino a quando non venga esaurita la fase istruttoria, sara` tenuto a  procedere con la formulazione di una proposta transattiva, salvo manifesta impossibilita` di conciliazione tra le parti.
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reintroduzione
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obbligatoria
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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Maggiori controlli per il concordato in bianco
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<description><![CDATA[
Le disposizioni del Decreto &ldquo;fare&rdquo; intervengono con alcuni correttivi sull'istituto del concordato preventivo &ldquo;in bianco&rdquo;, introdotto recentemente nella Legge fallimentare ed in vigore dal mese di settembre 2012.<br />
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L'intervento &ndash; spiega il ministero della Giustizia - si e` reso necessario in considerazione del non trascurabile ricorso all'istituto in maniera &ldquo;non del tutto corrispondente alle finalita` che ne hanno ispirato l'introduzione&rdquo;.<br />
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Il provvedimento approvato dal Governo il 15 giugno 2013, dovrebbe, quindi, intervenire introducendo maggiori controlli ed oneri informativi in capo all'interessato; in particolare, viene previsto l'obbligo di allegazione, alla proposta di concordato medesima, dell'elenco dei creditori e dei relativi crediti. Il debitore, inoltre, sara` tenuto a depositare, ogni mese, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, da pubblicare a cura del cancelliere nel registro delle imprese.<br />
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Al fine di contenere al massimo i costi della procedura, il Tribunale potra` anticipare la nomina del commissario giudiziale, evitando, cosi`, la liquidazione di un distinto compenso in tutti i casi in cui alla domanda in bianco faccia seguito il deposito della proposta e del piano.<br />
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Gli effetti positivi del concordato verranno immediatamente meno nei casi di accertamento, da parte del Tribunale ed anche a seguito di segnalazione del commissario giudiziale, che il debitore abbia posto in essere condotte pregiudizievoli delle ragioni dei creditori. In queste ipotesi, alla dichiarazione di improcedibilita` della domanda in bianco potra` fare seguito la dichiarazione di fallimento.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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E' il giudice ordinario a decidere sui diritti soggettivi del migrante
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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione &ndash; sentenza n. 15115 del 17 giugno 2013 - il provvedimento del questore diretto al respingimento dello straniero alla frontiera &ldquo;incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo&rdquo;. <br />
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Ne consegue che il giudizio relativo alla legittimita` di questo provvedimento sia di competenza del giudice ordinario e non del Tar.<br />
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In tali ipotesi &ndash; precisano gli Ermellini &ndash; trova infatti applicazione il criterio generale secondo cui &ldquo;la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi spetta al giudice ordinario, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'amministrazione&rdquo;.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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Le misure decise dal Cdm per lo smaltimento dell'arretrato civile
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<description><![CDATA[
Oltre che in materia di mediazione obbligatoria e concordato in bianco il Decreto &ldquo;fare&rdquo; introduce diverse novita` che riguardano il processo civile e lo smaltimento degli arretrati di giustizia.<br />
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In particolare, si segnala l'adesione alla proposta del ministero della Giustizia di mettere in piedi una task force al fine di far fronte allo smaltimento degli arretrati civili presso le corti di appello del territorio. Verranno, cosi`, reclutati 400 magistrati onorari, individuati tra professori e ricercatori universitari, magistrati a riposo, notai e avvocati anche a riposo. Queste risorse saranno impiegate per cinque anni, prorogabili per altri cinque. <br />
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In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, viene previsto che qualora il giudice anticipi la data dell'udienza originariamente fissata dal debitore, lo stesso sia tenuto a fissare una data non successiva a 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire; alla prima udienza, in ogni caso, l'organo giudicante dovra` pronunciarsi sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorieta` del decreto ingiuntivo. Queste novita` si applicheranno ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto e quindi alle opposizioni che riguardano i decreti ingiuntivi notificati dopo quella data.<br />
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Per quel che riguarda le decisioni civili, le nuove norme prevedono la possibilita` di fornire una motivazione ridotta limitata alla citazione di precedenti decisioni conformi con rinvio a specifici contenuti degli atti di causa. Disposizione, questa, di immediata applicazione anche per i giudizi in corso.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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Chi si avvale di sussidi comunitari UE non puo` sottrarsi a controllo esteso
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Al centro della controversia, oggetto di intervento dei giudici comunitari, e` un’organizzazione agricola francese, produttrice di frutta e verdura, che ha ricevuto aiuti comunitari dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per l’attuazione di un programma operativo. Successivamente, veniva avviato un controllo da parte delle competenti autorita` nazionali, le quali accertavano che talune attivita` dell’organizzazione non potevano essere ammesse all’aiuto comunitario, a causa del loro carattere puramente individuale, nonche` per la difformita` delle modalita` di alimentazione dei fondi operativi, da parte dei membri di tale ente, rispetto alle previsioni dell’art. 15, Regolamento n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto, le autorita` nazionali chiedevano all’ente di rimborsare le somme percepite a titolo di aiuto, emettendo, successivamente, un titolo esecutivo corrispondente alle somme da recuperare.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:19:00 GMT</pubDate>
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