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 		<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa a cura dello Staff di www.ateneoweb.com</description>
 		<copyright>Copyright 2004 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
 		<language>it-IT</language>
 		<managingEditor>staff@ateneoweb.com (per segnalazioni sui contenuti del servizio)</managingEditor>
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 			<title>AteneoWeb.com - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/dal-ministero-chiarimenti-sul-pagamento-della-prima-rata-dell-imposta-municipale-propria-imu,24612-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Dal Ministero chiarimenti sul pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU)
]]></title>
<description><![CDATA[
Con la  circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo  Fiscale del Ministero dell`Economia risponde al alcuni quesiti in ordine al  pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU).<br />
Clicca qui per il download della circolare in PDF. 
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ministero
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chiarimenti
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pagamento
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rata
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imposta
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:37:26 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Nei primi mesi del 2012 scendono (di poco) i tempi di pagamento della P.A.
]]></title>
<description><![CDATA[
Nei primi mesi del 2013 lo Stato italiano e le sue Autonomie locali hanno ridotto di 10 giorni i tempi di pagamento nei confronti dei propri fornitori, scendendo da una media di 180 giorni ad una di 170. Il dato e` frutto di una elaborazione della CGIA di Mestre su dati presentati nei giorni scorsi da Intrum Justitia.<br />
<br />
La riduzione dei tempi di pagamento e` confermata anche nel settore della sanita`. Nel 2013 i tempi di pagamento delle strutture sanitarie pubbliche, con riferimento alle forniture di dispositivi medici, si sono accorciati a livello nazionale di 14 giorni, con punte di - 83 in Campania, di -41 in Sardegna, di -40 in Calabria e di -32 in Puglia. <br />
Il dato medio resta comunque “assurdo”: il pagamento medio a livello nazionale nel settore sanita` avviene dopo 284 giorni.<br />

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mesi
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pagamento
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:59:32 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/il-repechage-deve-essere-motivato-ed-equivalente,24608-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Il repechage deve essere motivato ed equivalente
]]></title>
<description><![CDATA[
Il caso su cui si e` pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12810 del 23 maggio 2013, riguarda un lavoratore licenziato per aver rifiutato il reimpiego offerto dall'azienda, costretta a sopprimere uno dei servizi offerti alla clientela . Al consulente era stato offerto un impiego come lavoratore autonomo, rifiutato dall'interessato. L'azienda non era riuscita a motivare il fatto di non esser riuscita ad offrire al dipendente mansioni equivalenti a quelle svolte in qualita` di consulente vita, come avvenuto invece per altri dipendenti.<br />
<br />
<br />
I giudici, nell'annullare il licenziamento, non considerano sufficienti le motivazioni addotte dal datore di lavoro, che non si ritengono assolte dal fatto di aver proposto al dipendente un'attivita` di natura non subordinata, ma autonoma, &ldquo;esterna all'azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente, specialmente se agli altri dipendenti siano state offerte ben piu` valide alternative&rdquo;.<br />
<br />
<br />
Nel richiamare la sentenza di Cassazione n. 777/2003, la Corte evidenzia come l'onere di riassorbire il lavoratore deve intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, spettando al giudice la valutazione della compatibilita` o incompatibilita` delle posizioni offerte con il nuovo assetto aziendale.
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repechage
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<item>
<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/irdcec-sospese-le-procedure-esecutive-illegittime-su-richiesta-del-debitore,24609-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Irdcec. Sospese le procedure esecutive illegittime su richiesta del debitore
]]></title>
<description><![CDATA[
In data 22 maggio 2013, l&rsquo;Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha pubblicato la circolare n. 31/IR dal titolo &ldquo;La nuova procedura di sospensione legale degli atti della riscossione e di estinzione di diritto dei crediti ad esso sottesi&rdquo;.<br />
<br />
Nel documento viene presa in rassegna la nuova procedura introdotta dalla Legge di Stabilita` 2013 (L. n. 228/2012, art. 1 commi da 537 a 543), che consente al debitore di arrestare ogni iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva dei crediti a suo carico dopo aver presentato una dichiarazione, debitamente documentata, dalla quale emerga che gli atti emessi dall&rsquo;ente creditore prima della formazione del ruolo sono affetti da vizi riguardanti la pretesa creditoria oppure viziati nella successiva procedura esecutiva.<br />
<br />
<br />
In virtu` di tale modifica normativa, i concessionari per la riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo dopo la presentazione della suddetta dichiarazione da parte del debitore.<br />
<br />
Dal punto di vista soggettivo, dunque, la nuova disciplina si riferisce genericamente ai &ldquo;debitori&rdquo; per indicare i soggetti legittimati alla presentazione della dichiarazione; mentre, dal punto di vista oggettivo l&rsquo;attivazione della nuova procedura e` riferita alle &ldquo;somme&rdquo; iscritte a ruolo o &ldquo;affidate&rdquo;.<br />
<br />
La genericita` di queste due locuzioni ha richiesto ulteriori specifiche. La nuova disciplina, infatti, sembra riferirsi ai debiti di qualsiasi natura anche se la formulazione letterale della norma sembra indirizzarsi, con riferimento ai destinatari della dichiarazione, agli enti e alle societa` incaricate per la riscossione dei tributi. Tuttavia, il riferimento esclusivo ai debiti di natura tributaria avrebbe richiesto una previsione normativa piu` specifica.<br />
<br />
Il fatto che, poi, ci sia un riferimento non solo alle somme iscritte a ruolo, ma anche a quelle &ldquo;affidate&rdquo;, sta a sottolineare come possano costituire oggetto di sospensione non solo le procedure cautelari o esecutive, ma anche quelle promosse a seguito di una notifica di un avviso di accertamento o di un avviso di addebito aventi natura esecutiva, oltre che quelle derivanti da atti di riscossione alternativi al ruolo, come per esempio le ingiunzioni fiscali. <br />
<br />
La circolare esamina, successivamente, le ipotesi che giustificano la presentazione della dichiarazione da parte del debitore, specificando come tali cause debbano riferirsi agli atti emessi dall&rsquo;ente creditore prima della formazione del ruolo oppure agli atti emessi dal &ldquo;concessionario, in un secondo momento, come per esempio: la cartella di pagamento, l&rsquo;avviso di intimazione di pagamento, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca e l&rsquo;atto di pignoramento.<br />
<br />
<br />
Anche se molto eterogenee tra loro, tali fattispecie vengono raggruppate in due categorie accomunate dal fatto che si tratta, in tutti i casi, di ipotesi in cui l&rsquo;intento di fondo e` quello di mettere in comunicazione i due soggetti coinvolti: l&rsquo;ente creditore e i soggetti incaricati della riscossione.
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irdcec
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/la-formazione-del-lavoratore-sospeso-continua,24610-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
La formazione del lavoratore sospeso continua
]]></title>
<description><![CDATA[
Il ministero del Lavoro, con risposta all&rsquo;interpello n. 16 del 22 maggio 2013, interviene sugli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, relativi ai lavoratori sospesi beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. <br />
<br />
La questione verte su quanto regolato dal Dlgs 81/2008 e dalla riforma Fornero. <br />
<br />
La legge 92/2012 impone ai lavoratori sospesi dall&rsquo;attivita` lavorativa l&rsquo;effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito, con decadenza dal trattamento al rifiuto di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o alla mancata frequenza regolare senza un giustificato motivo. <br />
<br />
Il Dlgs 81/2008, nel prevedere che l'obbligo formativo deve avvenire in occasione della<br />
costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, spiega che l&rsquo;erogazione della formazione deve avvenire durante l&rsquo;orario di lavoro.<br />
<br />
Proprio in virtu` dello svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza &ldquo;durante l&rsquo;orario di lavoro&rdquo;, sorge il dubbio se l&rsquo;obbligo formativo del Dlgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto dalla L. n. 92/2012. <br />
<br />
Il Ministero chiarisce che la formazione prevista in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, non rientra tra quella individuata dalla "legge Fornero".<br />
<br />
Mentre, i corsi di formazione legati al cambiamento di mansioni o al trasferimento, all'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, vi rientrano. <br />
<br />
Inoltre, si aggiunge che deve essere compreso nella formazione dei lavoratori sospesi anche l'aggiornamento quinquennale previsto dall'accordo del 21 dicembre 2011 della Conferenza<br />
permanente Stato-Regioni.
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formazione
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lavoratore
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sospeso
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continua
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/assegno-per-il-nucleo-familiare-i-nuovi-livelli-reddituali,24611-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Assegno per il nucleo familiare, i nuovi livelli reddituali
]]></title>
<description><![CDATA[
L'Inps, con la circolare n. 84 del 23 maggio 2013, aggiorna i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 &ndash; 30 giugno 2014 per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.<br />
<br />
<br />
La rivalutazione, secondo quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, e` avvenuta in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012, pari al 3,0%.<br />
I nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili da applicare alle diverse tipologie di nucleo familiare sono riportati nelle tabelle allegate alla circolare.<br />
<br />
<br />
Nel caso di un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e da almeno un figlio minore, senza componenti inabili, l'importo dell'assegno e` pari a euro 137,50, con il limite di reddito che dal 1° luglio 2013 aumenta a euro 14.198,48.
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<category><![CDATA[
assegno
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nucleo
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familiare
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reddituali
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Detrazioni per figli a carico 2013
]]></title>
<description><![CDATA[
A decorrere dal 1° gennaio 2013 aumenta l’importo delle detrazioni IRPEF previste dall’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31 dicembre 2012, e` stato elevato:  da 800 a 950 euro, l’importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di eta` pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro, l’importo della detrazione per ciascun figlio di eta` 6 inferiore a tre anni; da 220 a 400 euro, l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.  Fonte: articolo 1, comma 483 - legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilita` 2013) 
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detrazioni
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figli
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2013
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:24:32 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/immobili-a-uso-produttivo-di-gruppo-catastale-d-pronti-i-codici-tributo-per-i-versamenti-imu,24601-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Immobili a uso produttivo di gruppo catastale D. Pronti i codici tributo per i versamenti Imu 
]]></title>
<description><![CDATA[
Con la risoluzione n. 33/E diffusa il 21 maggio 2013, l’Agenzia istituisce i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici dell’Imu (Imposta municipale propria) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. <br />
Mantengono la loro validita` i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n.53/E del 5 giugno 2012. <br />
<br />
Immobili ad uso produttivo, i codici tributo con F24 e F24 EP - I nuovi codici tributo sono: <br />
- 3925 - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO <br />
- 3930 - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE <br />
- 359E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO <br />
- 360E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE <br />
<br />
Fabbricati rurali ad uso strumentale, quali codici tributo utilizzare - I codici tributo 3925 e 359E sono utilizzabili anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D. Restano validi i codici tributo 3913 e 350E, istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n.53/E del 5 giugno 2012”, per i versamenti relativi ai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D. <br />

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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:34:22 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/in-gazzetta-ufficiale-il-regolamento-sulle-fatture-elettroniche,24593-4-1.html</link>
<guid>http://www.ateneoweb.com/aw/news/news.php?id_news=24593&amp;id_std=4&amp;tn=1</guid>
<title><![CDATA[
In &ldquo;Gazzetta Ufficiale&rdquo; il regolamento sulle fatture elettroniche
]]></title>
<description><![CDATA[
Il decreto del ministero dell&rsquo;Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, che approva il regolamento per l&rsquo;emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge n. 244/2007, e` stato pubblicato sulla &ldquo;Gazzetta Ufficiale&rdquo; n. 118 del 22 maggio 2013.<br />
<br />
<br />
Dopo le regole tecniche sulle firme elettroniche, prosegue il cammino del nostro Paese verso il processo di digitalizzazione, anche se l&rsquo;effettiva entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica sono posticipati (decorsi sei mesi dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto n. 55/2013 pubblicato sulla &ldquo;GU&rdquo;).<br />
<br />
Il provvedimento contiene le disposizioni in materia di fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio. Le fatture elettroniche, infatti, dovranno essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche destinatarie attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del supporto informatico di Sogei (DM 7 marzo 2008).<br />
<br />
Per la corretta compilazione delle stesse fatture si dovra` tener conto di tutte le dettagliate informazioni contenute nell&rsquo;allegato A del decreto: le fatture dovranno essere rappresentate in formato XML.<br />
<br />
<br />
Per quanto riguarda le PMI, che forniscono beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, il Ministero informa che sono disponibili in via  non  onerosa  sul  proprio  portale   elettronico,   accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica per la corretta generazione  delle  fatture  nel  formato  previsto  dal  Sistema  di interscambio e di conservazione, oltre che i servizi  di  comunicazione con il citato Sistema (allegato E del regolamento).<br />
<br />
Allo stesso tempo, sempre per le piccole e medie imprese, l'Agenzia per l'Italia digitale mette a disposizione gratuitamente il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.
]]></description>
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gazzetta
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ufficiale
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regolamento
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elettroniche
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/a-giugno-il-festival-del-lavoro-2013,24594-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
A giugno il Festival del Lavoro 2013
]]></title>
<description><![CDATA[
Si terra` a Fiuggi (FR), dal 20 al 22 giugno 2013, la 4° edizione del Festival del Lavoro, incentrato sul tema del lavoro al centro dello sviluppo del Paese. <br />
<br />
Per l&rsquo;evento, che vede tra gli sponsor l'azienda eDotto, sara` allestito un vero e proprio villaggio del lavoro.<br />
<br />
<br />
Abbassamento dei costi del lavoro, misure di welfare moderne, formazione e specializzazione lungo tutto l&rsquo;arco della vita, misure di accompagnamento per l&rsquo;ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, questi sono alcuni degli argomenti su cui dibatteranno Istituzioni, parti sociali, professionisti e lavoratori, nell&rsquo;ottica di proporre idee e suggerimenti per attuare le politiche di sviluppo per il Paese.<br />
<br />
<br />
Anche se la partecipazione e` gratuita e aperta a tutti, e` necessario registrarsi preventivamente sul sito dedicato (festivaldellavoro.it), che contiene tutte le informazioni su programma, eventi collaterali e iniziative sociali. Sul sito anche la rassegna stampa e gli approfondimenti. La partecipazione alla manifestazione da` diritto a crediti formativi.
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giugno
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festival
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<category><![CDATA[
lavoro
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<category><![CDATA[
2013
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/studi-di-settore-e-unico-2013-non-e-prevista-nessuna-proroga,24595-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Studi di settore e Unico 2013, non e` prevista nessuna proroga
]]></title>
<description><![CDATA[
Il Ministero dell'economia risponde ad un'interrogazione presentata dall'onorevole Zanetti, con la quale si chiedevano delucidazioni sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti dei software degli studi di settore per la compilazione del modello Unico 2013 e, per evitare le difficolta` riscontrate negli anni precedenti, un'eventuale proroga della scadenza del 16 giugno 2013 per il pagamento delle imposte dovute a saldo per il 2012 e della eventuale prima rata di acconto per il 2013.<br />
<br />
<br />
Il Ministro con la risposta esclude una proroga degli adempimenti. Sentita  l'Agenzia delle entrate, viene delineato l'iter delle procedure di aggiornamento, con la rassicurazione che sara` ultimato in tempo utile e che prevedera` l'inserimento dei 68 studi di settore approvati a dicembre 2012 e delle integrazioni introdotte dai decreti ministeriali del 21  e 28 marzo 2013. Il decreto di approvazione della revisione congiunturale speciale per il periodo di imposta 2012 e` in fase di emanazione.<br />
<br />
<br />
Si ricorda che una prima versione beta del software Gerico e` gia` stata resa disponibile e che, dal 16 maggio 2016, nella sezione dedicata agli studi di settore del sito delle Entrate e` disponibile una versione completa della procedura.<br />
<br />
<br />
Le Entrate sottolineano come e` questione che attiene alla politica e alle implicazioni sul gettito erariale l'opportunita` di una proroga.
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studi
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settore
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unico
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2013
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nessuna
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proroga
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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Stabilizzazioni di donne e giovani al via
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<description><![CDATA[
L&rsquo;incentivo tra i 3mila e i 12mila euro, per le stabilizzazioni entro il 31 marzo 2013 nelle imprese di giovani, fino a 29 anni, e donne con contratti atipici (Dl 201/2011 e decreto del 5 ottobre 2012 del ministero del Lavoro), puo` partire.<br />
<br />
<br />
E&rsquo; quanto si apprende da un comunicato della direzione centrale Entrate dell'Inps, reso noto dalla stampa. <br />
<br />
Nelle more di un documento di prassi dell&rsquo;Istituto, con le modalita` con cui si dara` comunicazione di accoglimento delle istanze giunte, si spiega che il bonus per la trasformazione, con stanziamento di 232 milioni di euro, potra` essere fruito attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per il mese di giugno 2013.<br />
<br />
<br />
Il bonus, per ciascun lavoratore e fino ad un massimo di 10 stabilizzazioni per ogni datore, riguarda: la trasformazione in contratti e termine o indeterminati di contratti in corso o cessati da non piu` di sei mesi di co.co.co., anche a progetto, associati in partecipazione con apporto di lavoro e lavoratori a termine; oppure, nuove assunzioni a tempo determinato di almeno un anno.
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stabilizzazioni
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donne
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giovani
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Frazionabile il pagamento dei versamenti volontari
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<description><![CDATA[
L'Inps, con il messaggio n. 8293 del 21 maggio 2013, informa dell'aggiornamento del servizio Versamenti Volontari, nell'ambito del Portale dei Pagamenti del sito dell'Inps, con una nuova versione della funzione &ldquo;frazionamento&rdquo;.<br />
<br />
<br />
L'utente potra` cosi` procedere al pagamento o alla stampa del bollettino Mav, entro la data di scadenza, di periodi parziali del trimestre, selezionando il periodo che intende versare, anche se e` inferiore al trimestre intero proposto dalla procedura.<br />
<br />
<br />
L'accesso al servizio  e` consentito agli utenti con o senza Pin, tramite il percorso www.inps.it - Servizi Online - Portale dei Pagamenti - Entra nel Portale &ndash; Versamenti Volontari - Entra nel servizio.
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frazionabile
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pagamento
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versamenti
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volontari
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title><![CDATA[
Bonus riqualificazione energetica: probabile la proroga del 55% fino al 2015
]]></title>
<description><![CDATA[
All&rsquo;esame del preconsiglio dei ministri del 21 maggio 2013 lo schema di decreto legge con cui il Governo tenta di evitare la procedura di infrazione europea, aperta a carico dell&rsquo;Italia, per l'elusione della normativa comunitaria da parte del Dlgs n. 192/2005, che non ha recepito correttamente la direttiva 2010/31/Ue.<br />
<br />
<br />
Nella bozza del provvedimento, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri gia` nella giornata di venerdi`, e` previsto un articolo, al momento ancora in bianco, dedicato alle &ldquo;detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica&rdquo;. In esso dovrebbe essere inserita la norma che prevede il prolungamento del bonus per gli interventi di miglioramento energetico fino al 31 dicembre 2013,  attualmente in scadenza al 30 giugno. A cio` dovrebbe, poi, aggiungersi anche il rifinanziamento dello sgravio del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, anch&rsquo;esso in scadenza a giugno. Senza tali misure, l&rsquo;attuale aliquota della detrazione fiscale del 55% estesa a tutti gli interventi di miglioramento energetico rischierebbe di essere ridotta, tornando al precedente livello del 36%, nel caso specifico di alcuni interventi di risparmio energetico. Possibile, dunque, un proroga di tale misura fino al 2015.<br />
<br />
<br />
Allo studio dei tecnici del Governo soluzioni idonee a limitare il bonus ai soggetti che non godono di altri benefici fiscali simili (vedi per esempio conto termico) cosi` da poter limitare l&rsquo;esborso dello Stato nei prossimi sei mesi, rinviando al 2014 l&rsquo;eventuale rinnovo strutturale dell&rsquo;incentivo.<br />
<br />
<br />
Altro aspetto importante del provvedimento e` quello che riguarda la certificazione energetica in campo immobiliare. Al riguardo, al fine di non aggirare l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica nelle compravendite di interi immobili o di singole unita` immobiliari come pure quello della consegna di copia conforme o comunque di messa a disposizione del conduttore in caso di locazione, si dispone che tale documentazione deve essere realmente consegnata in caso di vendita o locazione. Viene cosi` negata la possibilita` di inserire nei contratti la clausola con cui  l'acquirente da` atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici: prassi fino ad oggi molto in uso.
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bonus
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riqualificazione
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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<link>http://www.ateneoweb.com/aw/news/prestazioni-generiche-da-soggetti-non-residenti-individuazione-del-momento-di-esigibilita-dell-iva,24590-4-1.html</link>
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<title><![CDATA[
Prestazioni generiche da soggetti non residenti: individuazione del momento di esigibilita` dell&rsquo;Iva
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<description><![CDATA[
L&rsquo;Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16 del 21 maggio 2013, da una parte scioglie alcuni dubbi pratici circa il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, con lo scopo di chiarire il corretto adempimento degli obblighi contabili in materia di Iva ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge comunitaria 2010; dall&rsquo;altra, risponde ad alcuni quesiti specifici riguardanti il settore dei servizi delle telecomunicazioni, chiarendo, con specifico riferimento a quest&rsquo;ultimo, qual e` il momento di &ldquo;ultimazione del servizio&rdquo; e di &ldquo;maturazione dei corrispettivi&rdquo;.<br />
<br />
<br />
Relativamente alla prima parte della trattazione, l&rsquo;obiettivo del Fisco e` quello di individuare l&rsquo;esatto momento di effettuazione delle prestazioni generiche, scambiate fra soggetti passivi nazionali, in vista proprio dell&rsquo;esigenza di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, ricordando come la Legge di stabilita` 2013 ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.<br />
<br />
<br />
Le considerazioni finali della circolare 16/E sono che, in caso di incertezza, per quanto riguarda le  prestazioni generiche, il ricevimento della fattura del fornitore estero puo` essere considerato come indice di ultimazione del servizio ai fini dell&rsquo;applicazione dell&rsquo;Iva da parte del committente nazionale.<br />
Anche nel caso in cui non fosse determinabile il corrispettivo, si puo` far coincidere l'ultimazione della prestazione con il momento in cui si hanno a disposizione gli elementi necessari a quantificare tale grandezza: la fattura del prestatore puo`, cosi`, essere assunta come indice di compimento dell&rsquo;operazione tanto nei rapporti con soggetti Ue che con soggetti extra Ue.<br />
<br />
Nel caso di omessa o ritardata fatturazione da parte del prestatore comunitario, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo, indicando anche il numero di partita Iva del prestatore Ue.<br />
Inoltre, il committente nazionale non e` sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:15:00 GMT</pubDate>
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