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Locazioni: imposta di registro
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/04/2013.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
Enti senza scopo di lucro: scadenza termine per rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca scientifica " (5 per mille)
Termine ultimo, per gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef, per la rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca scientifica ".
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito del MIUR (http://cinquepermille.miur.it).
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Enti senza scopo di lucro: scadenza termine per rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria" (5 per mille)
Termine ultimo, per gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 23.04.2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria ") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef, per la rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria ".
La domanda deve essere presentata con istanza al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica.
Enti di volontariato ONLUS, Associazioni promozione sociale provincie Trento e Bolzano, Associazioni e fondazioni: iscrizione elenchi 5 per mille
Termine ultimo per gli enti di volontariato (ONLUS, le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000, le Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997), per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi per il 5 per mille.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.
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Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione elenchi 5 per mille
Termine ultimo per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi per il 5 per mille.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.
Imposta di bollo - versamento assegni circolari
Termine per il versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre 2013 per le Banche e gli Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari. Codici tributo: 456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa.
Soggetti IVA: fatturazione differita
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo devono provvedere alla emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2013.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Associazioni sportive dilettantistiche e pro-loco
Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.
Modalità: annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a 250.000 euro devono effettuare le annotazioni dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali riferite al mese precedente.
Consegna modello 730/2013 al sostituto d'imposta
Termine ultimo, per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale tramite datore di lavoro o ente pensionistico, per la consegna del Mod. 730/2013 al proprio sostituto d’imposta e della busta contenente la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (mod. 730/1).
Il datore di lavoro ovvero l'ente pensionistico devono rilasciare al soggetto interessato il modello 730/2.
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Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale regionale dell'Irpef
I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento:
- della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta
Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848);
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. (codice tributo: 3848)
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Sostituti d'imposta: versamento ritenute mese precedente
I sostituti d'imposta, devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi corrisposti nel mese di aprile esclusivamente mediante modalità telematiche (modello F24 telematico). I soggetti non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 cartaceo presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione.
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Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Codici tributo:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
1061 – ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973
Contribuenti Iva trimestrali: versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre
Contribuenti Iva trimestrali: versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre
Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6031 versamento iva trimestrale - 1° trimestre
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Presentazione comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente
I contribuenti Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo 2012, il nuovo termine per la presentazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è quello per la presentazione della liquidazione periodica Iva - mensile o trimestrale - nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva).
Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco: liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre
Termine ultimo per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, per la liquidazione e il versamento dell'Iva per il 1° trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 online e il codice tributo da specificare e' il seguente: 6031 - Versamento IVA trimestrale - 1° trimestre.
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Contribuenti Iva con pagamento rateale dell'imposta
Termine ultimo, per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per l'anno 2012, per versare la 3° rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico.
I codici tributo sono i seguenti:
6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali
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Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento operoso breve
Termine ultimo, per i contribuenti che sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2013 (ravvedimento breve). Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, oppure il modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con modalita' telematiche (Modello F24). L'imposta sugli intrattenimenti e' estesa a tre categorie di attività: - esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata della eventuale musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale) , con esclusione dei concerti musicali , vocali e strumentali soggetti ad I.V.A. - utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento; - ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonchè esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. Codici tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti
Enti del volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche: richiesta rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"
Scade il termine per gli Enti di volontariato
- ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; - Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
- Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale,
per richiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato" tramite comunicazione del rappresentante legale dell'ente o di un suo delegato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.
Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente (aprile 2013). La presentazione deve avvenire per via telematica.
Si ricorda che la periodicità di presentazione è mensile nelle ipotesi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.
Locazioni: imposta di registro
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/05/2013.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
Imprese di assicurazione: versamento imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2013 ed eventuali conguagli sui premi ed accessori nel marzo 2013
Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento, tramite modello F24-Accise con modalita' telematiche, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2013 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo 2013.
Codici tributo:
3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario
3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto – Province"
3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"
3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento"
3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano"
3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota
Intermediari finanziari: comunicazione mensile
Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, così come specificato nell’allegato 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 (dopo le variazioni apportate dal provvedimento 12 novembre 2007) devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di aprile 2013 ed, in particolare, si riferisce:
- ai nuovi rapporti;
- alle modifiche;
e:
- alle cessazioni;
relative al mese precedente.
Si rammenta che sono oggetto di comunicazione i rapporti intrattenuti dagli operatori:
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto, nel caso di rapporti intestati a più soggetti;
- i dettagli inerenti alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
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Comunicazione telematica mensile delle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST
I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetti black list) devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni di importo superiore a € 500, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Enti non commerciali: liquidazione e versamento Iva acquisti intracomunitari e dichiarazione mensile ammontare acquisti intracomunitari
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 sono tenuti a:
- liquidazione e al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione.
- presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione mensile inerente gli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile (modello INTRA-12), con indicazione dell'IVA dovuta, e degli estremi del versamento relativo.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi.
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