E’ stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012, il
D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, recante il “
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Il regolamento – che entrera` in vigore il 9 luglio 2012 - modifica le disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche` ridicolo o vergognoso o perche` rivela l`origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne
domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e` situato l`ufficio dello stato civile dove si trova l`atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda l`istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo` stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse puo` fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell`ultima affissione ovvero dalla data dell`ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell`articolo 90. L`opposizione si propone con atto notificato al Prefetto. Trascorso il termine previsto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell`avviso con la relazione attestante l`eseguita affissione e la sua durata nonche` la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarita` delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.