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Il socio amministratore di una societa` a responsabilita` limitata che, nel contempo partecipi all’interno della stessa societa` al lavoro aziendale con continuita` e prevalenza e` obbligato ad iscriversi alla Gestione commercianti in forza dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, benche` gia` iscritto, quale amministratore della societa`, alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Cosi` ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 11166, pubblicata il 4 luglio 2012. La Suprema Corte rileva che ai fini della decisione del gravame proposto influisce il sopravvenuto articolo 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010, di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 208 della L. n. 662/1996. In base a tale norma la Corte di Cassazione afferma la non operativita` dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attivita` prevalente di cui al art. 1, comma 208, L. n. 662/1996. La contemporanea iscrizione alle due gestioni contributive, quella separata ex L. n. 335/1995 (art. 2 comma 26) e quella commercianti ex L. n. 662/1996 (art. 1, comma 203) non e` incompatibile in quanto le gestioni si fondano su titoli diversi: l’una riferendosi a lavoro autonomo quale amministratore della societa`; l’altra ad attivita` quale socio partecipe di attivita` aziendale. E dunque non sussiste incompatibilita` tra le due iscrizioni.
Fonte:
www.tuttocamere.it
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