Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attivita` Ispettiva, ha emanato con la circolare n. 20 del 1° agosto 2012, con la quale fornisce istruzioni operative in tema di lavoro intermittente, a seguito delle novita` introdotte in materia dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro).
Si definisce “lavoro intermittente” quella particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere “discontinuo o intermittente”, rese per periodi anche di durata significativa, purche` intervallati da una o piu` interruzioni, in modo che non vi sia esatta coincidenza tra la durata del contratto e quella della prestazione.
La circolare in commento pone l’accento su specifici aspetti della disciplina del lavoro intermittente che sono stati oggetto di riforma: ambito applicativo; obblighi di comunicazione; regime transitorio.
A far data dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente non conformi all’attuale campo applicativo dell’istituto si considereranno cessati per legge.
Dunque, i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013, compreso, secondo le previgenti causali.