E` stata diramata in data 28 luglio 2010, la circolare n. 40/E dell’agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per banche e compagnie di assicurazioni che devono effettuare la ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese di ristrutturazione e risparmio energetico.
Si ricorda che il Dl 78/2010 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1 luglio di quest’anno, per le banche e per Poste Italiane Spa di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
A questo punto, l’intervento delle Entrate e` servito per sciogliere alcuni dubbi sul corretto calcolo della ritenuta da effettuare sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione rispettivamente del 36% e del 55%.
Nel documento di prassi, dunque, l’Agenzia specifica qual e` la base imponibile su cui si deve calcolare la ritenuta del 10%. Al fine di preservare la neutralita` della citata imposta, la base imponibile da prendere in considerazione non deve comprendere l’Iva. Dato che la misura dell’Iva puo` variare in relazione alla tipologia di spesa cui si riferisce il bonifico (cioe` puo` essere ordinaria al 20%, ma puo` essere in alcuni casi anche agevolata), e chi effettua il bonifico non conosce la misura dell’imposta applicata, per evitare errori e per esigenze di semplificazione e di economicita`, la circolare 40/E specifica che la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.
Alcune volte sulle somme oggetto di bonifico e` gia` operata una ritenuta d’acconto da parte del soggetto ordinante. Per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessione di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo piu` volte il prelievo alla fonte e considerato il carattere speciale della disciplina contenuta nell’articolo 25 del Dl 78/2010, andra` applicata esclusivamente la nuova ritenuta d’acconto del 10%.
Infine, la circolare agenziale precisa che data la complessita` dei nuovi adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e vista l’immediatezza con cui e` entrato in vigore il nuovo adempimento, a partire dallo scorso 1° luglio, “in sede di prima applicazione della disposizione sussistono le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni”.
Riguardo alla modalita` di pagamento del bonifico per le citate tipologie di agevolazioni mediante la procedura on line, e` da sottolineare come negli ultimi tempi si siano create delle difficolta` che hanno spinto molti istituti di credito a sospendere questa modalita` di pagamento, “costringendo” il contribuente a recarsi personalmente allo sportello. In attesa delle istruzioni operative rilasciate dall’agenzia delle Entrate solo con la recentissima circolare 40/E, i vari istituti di credito, infatti, hanno adottato soluzioni personali e molto differenti tra di loro, scegliendo ciascuno una strada diversa per regolare i pagamenti online dei bonifici che hanno ad oggetto la possibilita` di portare in detrazione il 36% e il 55%, con il risultato che a volte la pratica adotta e` apparsa molto diversa dalla prassi amministrativa fiscale.