L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 4 marzo 2010 si rivolge alle imprese che adottano i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci, dettando disposizioni in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali e disciplinando il regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie.
Un capitolo apposito del documento e` dedicato al trattamento fiscale dell’avviamento nell’ipotesi di conferimento. Nello specifico, l’Agenzia fornisce nuove istruzioni in merito alla disciplina del riallineamento dei valori civilistico/fiscali contenuta nel decreto legge “anticrisi” n. 185/2008, che a volte presenta delle interrelazioni con le disposizioni introdotte nell'articolo 176 del Tuir.
La circolare n. 8/E/2010, infatti, esamina il caso in cui in presenza di avviamento il soggetto abbia prima iscritto in bilancio il relativo valore, riallineandolo ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legge 185/08 e, successivamente, ai sensi dell’articolo 176 del Tuir conferisce il ramo d’azienda di cui e` riferibile l’avviamento iscritto e affrancato.
La precisazione offerta dal Fisco e` che dai beni che formano oggetto di trasferimento, deve essere escluso l'avviamento, gia` iscritto dal conferente in relazione ad operazioni effettuate a titolo oneroso oppure gia` oggetto di riallineamento ai sensi delle citate disposizioni di legge. Da cio` ne deriva che: il soggetto conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute, il valore fiscale dell’azienda conferita, mentre il soggetto conferitario, in virtu` del principio di neutralita` che caratterizza fiscalmente questa operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell’avviamento. Si conclude cosi`, che il soggetto conferente, in virtu` del principio di neutralita`, deve conservare, in relazione all'asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.