L`
art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "
Misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129), ha aggiunto il comma 49-quater all`art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350
trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio.
Il comma 49-bis, della legge appena richiamata, ha ipotizzato la fattispecie di "
fallace indicazione dell`uso del marchio", prevedendo per i contravventori una
sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la
Nota del 6 agosto 2012, Prot. 173529, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.
La nota ministeriale si sofferma:
1) sulle modalita` applicative dell`art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003;
2) sull`individuazione del luogo in cui e` stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
3) sul sequestro e la confisca prevista dall`art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
4) sulla decorrenza delle innovazioni normative (
26 giugno 2012: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).