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Giovedì 09/08/2012 |
La fusione non contempla benefici contributivi |
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Il beneficio contributivo previsto dalla legge n. 223/1991 è escluso qualora, nei casi di fusione, trasferimento o trasferimento di aziende, si verifichi soltanto il passaggio di personale dipendente alla nuova destinazione e non l'incremento del numero dei lavoratori occupati.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14245, depositata l'8 agosto 2012, nella quale si precisa che, per ottenere sgravi contributivi con l'assunzione di personale licenziato in seguito a procedure di mobilità, non devono presentarsi situazioni elusive attuate con interruzioni fittizie dei rapporti di lavoro in corso.
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