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Venerdì 29/06/2012

Dal Fisco tutto sulla nuova imposta su aerei privati e voli in aerotaxi

a cura di: eDotto S.r.l.

 
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Il Fisco detta le istruzioni per l’uso della nuova imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi, gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac e quelli esteri che “stazionano” in Italia per più di 45 giorni consecutivi.

Nel provvedimento n. 97718 del 28 giugno 2012, vengono fissati i modi e scanditi i tempi per il versamento dell'imposta, introdotta dal decreto Salva Italia (Dl 201/2011).

Leggiamo nel lungo documento che il prelievo fiscale sui voli degli aerotaxi presi a noleggio pesa su ogni passeggero trasportato e per ogni tratta, intesa come tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, indipendentemente dagli scali tecnici. L’importo dell’imposta è pari a 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km; 200 euro per distanze superiori a questa soglia. Il tributo è versato dal passeggero al vettore per ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale. Per i tragitti coperti con aeromobili immatricolati nel registro nautico nazionale tenuto dall’Enac o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta va versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il servizio. I tempi di pagamento si riducono per le tratte realizzate con velivoli non immatricolati in alcuno di questi registri. In queste ipotesi, l’imposta va versata prima della partenza ovvero entro il giorno che segue l’arrivo nel territorio nazionale.

Il prossimo 31 luglio segna la scadenza dell’imposta relativa alle tratte effettuate a partire dal 29 aprile scorso. Il valore dell’imposta sugli aerei privati è legato al peso massimo del velivolo al decollo, inteso come dato di omologazione riportato nel manuale di volo del singolo aeromobile. Per gli elicotteri, calcolare il quantum implica sommare alla misura stabilita per gli aerei della stessa “stazza” una maggiorazione del 50%. La quota è fissa a 450 euro, infine, per alianti, motoalianti e aerostati.

Ora l'ambito soggettivo. Devono il tributo coloro che dai pubblici registri risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori dell’aereo in locazione finanziaria.

Ne sono invece esenti gli aerei di Stato, di linea, quelli appartenenti ad aeroclub o a centri di addestramento, formazione o paracadutismo, nonché quelli storici, con più di 40 anni di vita, quelli di costruzione amatoriale, quelli destinati al soccorso o immatricolati a nome dei costruttori, in attesa di vendita.

L’imposta va versata all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità di quest’ultimo.

Il 6 dicembre 2011 è giorno entro cui applicare le misure dedicate agli aeromobili privati. L’imposta versata in più, sulla base delle vecchie disposizioni, sarà scomputata da quella dovuta al momento del successivo rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità o può essere chiesta a rimborso se il contribuente non risulta più tenuto a pagare l’imposta. E non è prevista alcuna sanzione per i versamenti d’imposta effettuati in misura inferiore in base alle vecchie norme, a patto che l’eccedenza sia pagata entro il 28 luglio 2012.

Per calcolare i 45 giorni consecutivi di sosta nel territorio italiano occorre tener presente che non vanno considerati i giorni, intesi come durata superiore alle 12 ore, in cui l’aereo è fermo per manutenzione e staziona, quindi, presso i manutentori nazionali iscritti negli appositi registri tecnici. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, il tributo e' dovuto in misura pari a un dodicesimo degli importi fissati per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. In questo caso, a fare da spartiacque per l’applicazione della tassa è il 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili che, a partire da questa data, e fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a 45 giorni l'imposta è dovuta entro il 28 luglio prossimo.

Per la corresponsione occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. Ove non si potesse utilizzare il modello di pagamento, si potrà altrimenti eseguire il versamento mediante bonifico in euro in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.


 
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