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Martedì 21/02/2012 |
Apparecchi di controllo: Cronotachigrafo e Tachigrafo digitale. Controllo ogni due anni |
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Il comma 9 dellart. 11 del D.L 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni e sviluppo) ha stabilito che gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, saranno, dora in poi, controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L`attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall`articolo 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Fino ad oggi, secondo quanto stabilito dal comma 1, dellart. 10 del D.L. n. 16/1987, convertito dalla L. n. 132/1987, i cronotachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada venivano controllati annualmente.
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