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Formulario contenzioso tributario: studi di settore
SCHEDA DOCUMENTO
Modello di ricorso tributario contro avv. accertamento da studi di settore con riferimento alla sentenza Cassazione SSUU 26635 del 18 dicembre 2009
      ID 82446 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 22-12-2009 - 48 Kb]  
      Modello di ricorso tributario contro avv. accertamento da studi di settore con rilievi dettagliati di incostituzionalita`, procedura e merito anche in riferimento alla nuovissima SSUU 26635 del 18.12.2009 e richiesta di non applicazione di sanzioni. consulta la scheda per dettagli.  
      Ricorso tributario contro accertamento da studi di settore (per contribuente che si colloca nel c.d. intervallo di confidenza).
Una volta svolte le memorie da contraddittorio da studi di settore (gia` pubblicate in precedenti interventi) in maniera davvero dettagliata risultera` “abbastanza semplice” auspicarsi una vittoria in contenzioso tributario o una possibile “chiusura liti” attraverso ad esempio la conciliazione giudiziale.
Il ricorso in oggetto, che si riferisce ad un vero e concreto caso, dovra` essere, comunque, molto “forte” nei tre principali aspetti:
• questioni di incostituzionalita`;
• questioni di legittimita`/procedura;
• questioni di merito e necessaria richiesta di non applicazione delle sanzioni sulla base di un ragionamento importante e portato dalla giurisprudenza (che in molti casi rappresentano meta` della pretesa impositiva).

Il presente lavoro si riferisce alla redazione di un ricorso tributario ricco di c.d. “pregiudiziali” costituenti una buona difesa in termini di procedura, con paragrafi molto dettagliati e approfonditi (con anche riferimenti della Giurisprudenza piu` recente, di Prassi e Dottrinali) che se condivise e accolte dalla Commissione Giudicante determinano l’immediata vittoria. Detto ricorso, posto che poggia molto su violazioni di norma di legge e`, ovviamente, strumentale, altresi`, a costituire una chiave di possibile accesso, gia` fin dal ricorso introduttivo, al ricorso per Cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c.).
Il ricorso, pertanto, pur non certamente ignorando il merito (anzi, si scende e molto in profondita` nel merito), e` “molto forte” nei rilievi di procedura. A titolo di esempio si indicano i principali rilievi di procedura e merito sollevati:
1. In via pregiudiziale:
Violazione degli artt. 53 e 41 della Costituzione.
2. Illegittimita` dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione e violazione dell’art. 42 del DPR 600/1973 e dell’art. 56 DPR 633/1972 (in questo senso SSUU Corte di Cassazione n. 26635/’09 e n. 26636-36637-26638 – cfr CTR Firenze n. 64 del 25.9.2009)
2.1. Illegittimita` dell’avviso di accertamento per non sottoscrizione dello stesso da parte del capo dell’Ufficio, come imposto dall’art. 42, co 1 del DPR 600/1973, e dall’assenza di produzione di delega scritta (nei confronti del sottoscrittore) avente n. di protocollo e data certa come predicato dalla Giurisprudenza (su tutte CTR Lazio, n. 108 del 11.7.2005).
3. In via principale e in diritto
3.Illegittimita` dell’avviso di accertamento perche` il semplice scostamento da Gerico e` insufficiente a poter da solo “integrare” un avviso di accertamento.
4. Illegittimita` dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2697 c.c. :
4.1 INTERVALLO di confidenza:
Giova, inoltre, segnalare che il contribuente si trovava all’interno dell’intervallo di confidenza e la giurisprudenza unitamente con la miglior dottrina ritengono congruo il contribuente che si colloca all’interno del c.d. “intervallo di confidenza”.
Anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5 del 23.1.2008 ha affermato che i contribuenti che si collocano naturalmente all’interno dell’”intervallo di confidenza” devono ritenersi generalmente in linea con gli studi di settore (cfr: CTP Rovigo n. 91 del 30.12.2005; CTP Catania n. 454 del 17.9.2009; CTR Piemonte n. 27 del 19.7.2006CTP Vicenza n. 282 del 17.8.2006, ecc.).
5. Illegittimita` dell’avviso di accertamento per non aver tenuto conto della particolare situazione del ricorrente, peraltro gia` dettagliatamente motivata e provata nelle memorie scritte recisamente ignorate dall’Ufficio come gia` specificato.
6. In via subordinata sempre nel merito.
6. Necessita` di tener conto nella rideterminazione del maggior imponibile anche dei costi.
7. Richiesta di non applicazione delle sanzioni
Le sanzioni, anche nell’eventualita` di riconoscimento della correttezza Erariale (cosa che si ribadisce non puo` essere per quanto specificato), non potrebbero mai applicarsi al caso di specie per mancanza di colpa e dolo, elementi cioe` oggettivi e soggettivi che non possono essere presunti e per i quali non puo` esservi alcuna inversione dell’onere della prova. La CTP di Bologna, sez XII, n. 385 del 18 dicembre 2006, ritiene inapplicabili le sanzioni nel caso di accertamenti da Studi di Settore in quanto alle sanzioni tributarie-amministrative risultano applicabili i principi propri di quelle penali che non possono essere irrogate qualora non sia ravvisabile una connotazione psicologica di condotta colposa o dolosa che certamente non puo` essere insita in una presunzione non qualificata quale quella degli Studi di Settore. Tanto piu` che in tema di illeciti amministrativi non esiste alcuna presunzione di colpevolezza ( In senso conforme si vada C.T.P. di Torino, sent. n. 33 del 25 settembre 2008 : “Infatti non puo` l`Ufficio sostenere essere sufficiente per l`applicazione di sanzioni, un semplice accertamento in base ad un banale studio di settore non corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto)”.

Detto ricorso (aggiornato con la Giurisprudenza, prassi e Dottrina) ricco di motivazioni in procedura e merito e` strumentale all’auspicata vittoria o ad un’eventuale e possibile gradita chiusura liti attraverso l’istituto della conciliazione giudiziale.


Buon lavoro!
 
       
     
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