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SCHEDA DOCUMENTO
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Modello di ricorso contro cartella di pagamento dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura (notifica per posta) |
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ID 82448 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 22-12-2009 - 49 Kb]
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Ricorso avverso cartella di pagamento (da 36 bis, 36 ter del DPR 600/1973 o da 54 bis DPR 633/1972) dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura e ulteriore vizio dato dall’INESISTENZA della cartella notificata per posta.
Versione 1.0 del 21 dicembre 2009.
Leggi la scheda per dettagli.
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Il presente lavoro affronta un caso vero di ricorso contro una cartella di pagamento emessa dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009. Ebbene, si ritiene che vi siano ancora chance di difesa ed in particolare si ritiene che l’assunto della Corte Costituzionale (n. 58/2009) abbia rafforzato la tesi del contribuente per le cartelle emesse a seguito di ruoli consegnati successivamente al 01.6.2008.
Nel presente ricorso la difesa si basa soprattutto in termini di procedura e di strategia processuale.
Questi i principali motivi (nel ricorso ampiamente sviluppati con la piu` recente Giurisprudenza e Dottrina) di impugnazione dettagliatamente sollevati e poggianti anche sulla Giurisprudenza piu` recente:
ALLA CARTELLA IN OGGETTO NON SI PUO’ APPLICARE LA SANATORIA DI CUI ALL’ART. 156, CO 3 DEL CPC (IN QUESTO SENSO SI ESPRIMONO I SUPREMI GIUDICI E IL PROF. STELLA RICHTER ).
L’art. 156, co 3, sicuramente applicabile al processo tributario, ha tuttavia una natura eminentemente processuale, talche` esso opera con riguardo agli atti del processo e non rispetto a quelli aventi contenuto sostanziale. Poiche` la cartella di pagamento e` atto non processuale (tanto piu` cio` e` vero, come nel caso di specie, essendo tale cartella il primo e unico atto notificato ancora in fase amministrativa al contribuente!), ma esplicativo della potesta` impositiva dell’Amministrazione Finanziaria, alle stesse non puo` applicarsi la c.d. sanatoria per raggiungimento dello scopo (applicabile per l’appunto solo ed esclusivamente in ambito processuale e non anche verso atti aventi contenuto sostanziale – in questo senso: Cass. 12.7.1999 n. 7337, Cass. 22.7.2003 n. 11367, ecc.).
Quindi: e` da quando esiste il diritto che si possono impugnare le cartelle (anche) per vizi propri delle stesse . Ebbene, nel caso di specie il vizio presente nella cartella in oggetto (mancata indicazione del responsabile del procedimento) e` addirittura previsto a PENA DI NULLITA’ DAL LEGISLATORE e giocoforza che non si puo` fare altro che applicare la legge, ovverossia dichiarare la nullita`/illegittimita` della cartella se non si vuole sostenere che non e` piu` possibile impugnare una cartella (anche) per vizi propri e quindi ledere l’art. 24 della Costituzione a presidio del diritto di difesa.
Di piu`, non solo l’art. 156, co 3, cpc per quanto dettagliatamente specificato e` indiscutibile che non possa applicarsi nel caso di specie; ma neppure la c.d. “prova di resistenza” propria dell’ANNULLABILITA’ degli atti, qui la sanzione esiste ed e` espressamente prevista a PENA DI NULLITA’. Quindi: e` presente il responsabile del procedimento di emissione nella cartella in oggetto, come imposto dalla legge a pena di nullita`? No, posto che e` presente l’indicazione del responsabile della stampa (non certamente richiesto dalla legge). Pertanto, non si puo` fare altro che applicare la legge e sancire la nullita`/illegittimita` della cartella come imposto, si ribadisce, ESPRESSAMENTE DAL LEGISLATORE.
1.In via pregiudiziale si eccepisce la illegittimita` (inesistenza) della cartella di pagamento in oggetto per mancanza di valida notificazione ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73 (come autorevolmente sancito dalla CTP Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre 2009, CTR Parma n. 103/07/2009 del 03.11.2009 e da A. Sacrestano, Il Sole 24 Ore “Norme e Tributi, n. 323 pag. 5 del 23 novembre 2009).
1.1 Illegittimita` della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa, per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Violazione di norma di legge (violazione dell’art 7 L. 27.7.2000, n. 212 ed L. n. 31/2008).
Ad onore del vero il responsabile del procedimento e` indicato ma non certo per ottemperare a quanto specificato dall’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007 e dalla L. n. 31 del 28 febbraio 2008 e, vieppiu`, nella sentenza n. 58 della Corte Costituzionale n. 58/2009, ma proprio per “sfuggire” formalmente all’illegittimita` che e` sotto gli occhi di tutti. Infatti, l’indicazione del responsabile del procedimento e` strumentale a fare assumere, allo stesso, le eventuali responsabilita` del caso. L’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attivita` amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, aspetti questi che condizionano il buon andamento e l’imparzialita` della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione. Evidente che indicare che il responsabile e` Mario Rossi e subito alla riga seguente specificare che allo stesso non puo` imputarsi alcuna responsabilita` sostanziale se non in termini di stampa e di notifica equivale a specificare che a Mario Rossi non puo` imputarsi alcun tipo di responsabilita` che stava alla base della legittima preoccupazione dei Giudici delle leggi e del Legislatore (L. 31/2008).
Di piu`, nella cartella in oggetto si specifica che questo Coordinatore (tale Mario Rossi)e` responsabile esclusivamente (quindi solamente significa nella lingua italiana, n.d.A.) degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella. Giova, pertanto, chiedersi chi sia il responsabile del procedimento relativo al conteggio degli interessi e dell’aggio presenti in cartella, posto che non puo` certo esserlo l’Agenzia delle Entrate, bensi` il Concessionario?
Non solo, anche la nuova legge (art. 31 L. 28.2.2008, art 36, co 4 ter) stabilisce nel caso di specie che la cartella deve contenere a pena di nullita` l’indicazione del responsabile di emissione (non quindi il responsabile della stampa, concetto totalmente diverso dalla notifica) e di notifica della stessa cartella. Ebbene, in questo caso nella cartella viene scritto: “il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella e` Mario Rossi ”.....pero` (n.d.A.) egli e` responsabile esclusivamente (quindi solamente, n.d.A.) degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica...
Ebbene, la seconda frase va a specificare meglio e definitivamente la prima e ne esce che egli e` responsabile esclusivamente per la stampa e la notifica.
Pertanto, non certamente per quanto imposto dalla legge e pertanto e` come se lo stesso (posto che e` responsabile per altre questioni e non per quelle richieste dalla legge) e` come se non ci fosse e pertanto la cartella e` affetta da non indicazione del responsabile del procedimento e in quanto tale nulla come imposto dalla legge e dalla Corte Costituzionale n. 58/2009.
2. Illegittimita` della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa, per mancata indicazione del responsabile del procedimento anche alla luce di recentissima giurisprudenza.
3. Ordinanza Corte Costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007.
4. Analisi tecnica della questione: perche` la non sottoscrizione della cartella comporta la nullita` della stessa.
5. ERRORE DI COORDINAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT 1, 2 e 6 del D.M. 321/99.
6. CORTE COSTITUZIONALE N. 117/2000.
7. Violazione di norma di legge (Statuto dei diritti del contribuente, art 7, L. 212/00).
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DOCUMENTI SELEZIONATI PER L'ACQUISTO |
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TOTALE (IVA compresa) |
12,00 € |
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  PROCEDI All'ACQUISTO |
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Verrà presentato il riepilogo dell'ordine in esecuzione, con la possibilità di confermarlo o annullarlo e scegliere la modalità di pagamento preferita |
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