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Formulario contenzioso tributario: cartella di pagamento
SCHEDA DOCUMENTO
Modello di ricorso contro cartella di pagamento dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura (notifica per posta)
      ID 82448 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 22-12-2009 - 49 Kb]  
      Ricorso avverso cartella di pagamento (da 36 bis, 36 ter del DPR 600/1973 o da 54 bis DPR 633/1972) dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura e ulteriore vizio dato dall’INESISTENZA della cartella notificata per posta. Versione 1.0 del 21 dicembre 2009. Leggi la scheda per dettagli.  
      Il presente lavoro affronta un caso vero di ricorso contro una cartella di pagamento emessa dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2009. Ebbene, si ritiene che vi siano ancora chance di difesa ed in particolare si ritiene che l’assunto della Corte Costituzionale (n. 58/2009) abbia rafforzato la tesi del contribuente per le cartelle emesse a seguito di ruoli consegnati successivamente al 01.6.2008.
Nel presente ricorso la difesa si basa soprattutto in termini di procedura e di strategia processuale.
Questi i principali motivi (nel ricorso ampiamente sviluppati con la piu` recente Giurisprudenza e Dottrina) di impugnazione dettagliatamente sollevati e poggianti anche sulla Giurisprudenza piu` recente:



ALLA CARTELLA IN OGGETTO NON SI PUO’ APPLICARE LA SANATORIA DI CUI ALL’ART. 156, CO 3 DEL CPC (IN QUESTO SENSO SI ESPRIMONO I SUPREMI GIUDICI E IL PROF. STELLA RICHTER ).

L’art. 156, co 3, sicuramente applicabile al processo tributario, ha tuttavia una natura eminentemente processuale, talche` esso opera con riguardo agli atti del processo e non rispetto a quelli aventi contenuto sostanziale. Poiche` la cartella di pagamento e` atto non processuale (tanto piu` cio` e` vero, come nel caso di specie, essendo tale cartella il primo e unico atto notificato ancora in fase amministrativa al contribuente!), ma esplicativo della potesta` impositiva dell’Amministrazione Finanziaria, alle stesse non puo` applicarsi la c.d. sanatoria per raggiungimento dello scopo (applicabile per l’appunto solo ed esclusivamente in ambito processuale e non anche verso atti aventi contenuto sostanziale – in questo senso: Cass. 12.7.1999 n. 7337, Cass. 22.7.2003 n. 11367, ecc.).
Quindi: e` da quando esiste il diritto che si possono impugnare le cartelle (anche) per vizi propri delle stesse . Ebbene, nel caso di specie il vizio presente nella cartella in oggetto (mancata indicazione del responsabile del procedimento) e` addirittura previsto a PENA DI NULLITA’ DAL LEGISLATORE e giocoforza che non si puo` fare altro che applicare la legge, ovverossia dichiarare la nullita`/illegittimita` della cartella se non si vuole sostenere che non e` piu` possibile impugnare una cartella (anche) per vizi propri e quindi ledere l’art. 24 della Costituzione a presidio del diritto di difesa.
Di piu`, non solo l’art. 156, co 3, cpc per quanto dettagliatamente specificato e` indiscutibile che non possa applicarsi nel caso di specie; ma neppure la c.d. “prova di resistenza” propria dell’ANNULLABILITA’ degli atti, qui la sanzione esiste ed e` espressamente prevista a PENA DI NULLITA’. Quindi: e` presente il responsabile del procedimento di emissione nella cartella in oggetto, come imposto dalla legge a pena di nullita`? No, posto che e` presente l’indicazione del responsabile della stampa (non certamente richiesto dalla legge). Pertanto, non si puo` fare altro che applicare la legge e sancire la nullita`/illegittimita` della cartella come imposto, si ribadisce, ESPRESSAMENTE DAL LEGISLATORE.

1.In via pregiudiziale si eccepisce la illegittimita` (inesistenza) della cartella di pagamento in oggetto per mancanza di valida notificazione ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73 (come autorevolmente sancito dalla CTP Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre 2009, CTR Parma n. 103/07/2009 del 03.11.2009 e da A. Sacrestano, Il Sole 24 Ore “Norme e Tributi, n. 323 pag. 5 del 23 novembre 2009).

1.1 Illegittimita` della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa, per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Violazione di norma di legge (violazione dell’art 7 L. 27.7.2000, n. 212 ed L. n. 31/2008).
Ad onore del vero il responsabile del procedimento e` indicato ma non certo per ottemperare a quanto specificato dall’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007 e dalla L. n. 31 del 28 febbraio 2008 e, vieppiu`, nella sentenza n. 58 della Corte Costituzionale n. 58/2009, ma proprio per “sfuggire” formalmente all’illegittimita` che e` sotto gli occhi di tutti. Infatti, l’indicazione del responsabile del procedimento e` strumentale a fare assumere, allo stesso, le eventuali responsabilita` del caso. L’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attivita` amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, aspetti questi che condizionano il buon andamento e l’imparzialita` della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione. Evidente che indicare che il responsabile e` Mario Rossi e subito alla riga seguente specificare che allo stesso non puo` imputarsi alcuna responsabilita` sostanziale se non in termini di stampa e di notifica equivale a specificare che a Mario Rossi non puo` imputarsi alcun tipo di responsabilita` che stava alla base della legittima preoccupazione dei Giudici delle leggi e del Legislatore (L. 31/2008).
Di piu`, nella cartella in oggetto si specifica che questo Coordinatore (tale Mario Rossi)e` responsabile esclusivamente (quindi solamente significa nella lingua italiana, n.d.A.) degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella. Giova, pertanto, chiedersi chi sia il responsabile del procedimento relativo al conteggio degli interessi e dell’aggio presenti in cartella, posto che non puo` certo esserlo l’Agenzia delle Entrate, bensi` il Concessionario?
Non solo, anche la nuova legge (art. 31 L. 28.2.2008, art 36, co 4 ter) stabilisce nel caso di specie che la cartella deve contenere a pena di nullita` l’indicazione del responsabile di emissione (non quindi il responsabile della stampa, concetto totalmente diverso dalla notifica) e di notifica della stessa cartella. Ebbene, in questo caso nella cartella viene scritto: “il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella e` Mario Rossi ”.....pero` (n.d.A.) egli e` responsabile esclusivamente (quindi solamente, n.d.A.) degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica...
Ebbene, la seconda frase va a specificare meglio e definitivamente la prima e ne esce che egli e` responsabile esclusivamente per la stampa e la notifica.
Pertanto, non certamente per quanto imposto dalla legge e pertanto e` come se lo stesso (posto che e` responsabile per altre questioni e non per quelle richieste dalla legge) e` come se non ci fosse e pertanto la cartella e` affetta da non indicazione del responsabile del procedimento e in quanto tale nulla come imposto dalla legge e dalla Corte Costituzionale n. 58/2009.

2. Illegittimita` della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa, per mancata indicazione del responsabile del procedimento anche alla luce di recentissima giurisprudenza.

3. Ordinanza Corte Costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007.

4. Analisi tecnica della questione: perche` la non sottoscrizione della cartella comporta la nullita` della stessa.
5. ERRORE DI COORDINAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT 1, 2 e 6 del D.M. 321/99.
6. CORTE COSTITUZIONALE N. 117/2000.
7. Violazione di norma di legge (Statuto dei diritti del contribuente, art 7, L. 212/00).
 
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IN EVIDENZA IN QUESTA SEZIONE ( 3 )
Modello di ricorso contro cartella di pagamento dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura (notifica per posta)
Appello contro cartella di pagamento nell’ipotesi di sconfitta in primo grado da parte del contribuente con addebito allo stesso delle spese di lite. Questione inerente la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Comunicazioni del contribuente su maggiore rateazione della cartella di pagamento. Perdita del lavoro. Persone fisiche. Importi superiori a € 5.000,00.

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