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SCHEDA DOCUMENTO
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Memorie illustrative con applicazione, per gli attuali ricorsi (ante 04.7.2009), dell’importante principio di cui all’art. 115 cpc e cio` per previsione Giurisprudenziale |
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ID 83620 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 08-03-2010 - 48 Kb]
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Memorie illustrative (ricchissime di procedura) con applicazione, per gli attuali ricorsi (nati prima del 04.7.2009), dell’importante principio di cui all’art. 115 cpc (principio di non contestazione) e cio` per previsione Giurisprudenziale (Corte di Cassazione del 24.1.2007 n. 1540 e Corte di Cassazione n. 21209/2004) |
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Il “tema” trattato nel ricorso originario era il seguente: “ I Verificatori scoprono una contabilita` in nero di una terza societa` e attraverso UNA SOLA testimonianza indiretta scritta di un dipendente di questa terza societa` si accusa il ricorrente (ditta individuale) di aver acquistato e rivenduto merce in nero da questa societa`. Tentativo (fallito) da parte del contribuente di chiusura in accertamento con adesione, produzione, vieppiu`, delle memorie di cui all’art. 12, co 7 della L. 212/2000 e conseguente ricorso tributario ricco, per l’appunto, di motivazioni in procedura e merito strumentali all’auspicata vittoria o ad un’eventuale e possibile gradita chiusura liti attraverso l’istituto della conciliazione giudiziale”.
I principali temi delle memorie (20 pagine):
ULTERIORI QUESTIONI: PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE COME AMMESSO DALLA GIURISPRUDENZA (Corte di Cassazione del 24.1.2007 n. 1540 e Corte di Cassazione n. 21209/2004) .
Violazione dell’art. 12, co 7 della L. 212/2000 e conseguente necessaria dichiarazione di illegittimita` dell’atto impugnato come imposto dalla Giurisprudenza e dalla prassi (CTP di Ragusa n. 426 del 25.1.2002; Corte di Cassazione n. 4624 del 22.2.2008; Circ GdF n. 01/2008; Circ. 203/99/E, “Circ. 175/2000/E “gli uffici dovranno sempre tenere conto nei propri atti delle ragioni evidenziate dai contribuenti durante il contraddittorio e motiveranno sia l’accoglimento che il rigetto delle stesse”. Circ. 5/2008 “la motivazione dovra` ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte”. C.M. 21.5.99 n. 110/E: “le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate, motivando sia l’accoglimento che il rigetto delle stesse”. In questo senso C.T. Prov. Pesaro n. 283/1/2008, CTR di Firenze n. 64 del 25.9.2009, sez. VIII, SSUU n. 26638/2009 della Corte di Cassazione).
Di piu`, non e` condivisibile l’assunto di controparte espresso nella costituzione in giudizio quando asserisce che il ricorrente ha sollevato detta questione solo in termini di nullita`. In ogni caso, anche in termini di nullita` sarebbe da censurare il comportamento di controparte posto che l’art. 12, co 7 primo periodo interagisce direttamente con l’art. 42, co 2 del DPR 600/1973 che prevede la nullita` espressa nel caso di violazione della motivazione dell’atto discendente dalla piena violazione delle regole sul contraddittorio come nel caso di specie.
Vi e` di piu`. Il contribuente nel ricorso introduttivo ha lamentato tanto la nullita` quanto la invalidita`. Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate e` corsa ai ripari con la Nota 14 ottobre 2009, prot. n. 142734, a seguito dell’illuminante presa di posizione della Corte Costituzionale con l’Ordinanza 244/2009 (All ...) , ed ha ritenuto di dare massima importanza alla motivazione degli atti posto che cosi` si puo` leggere nell’Ordinanza della Corte Costituzionale ”Pertanto ritiene la Corte che l`inosservanza dell`obbligo di motivazione, anche in relazione alla «particolare [...] urgenza» dell`avviso di accertamento, sia gia` espressamente sanzionata in termini di invalidita` dell`atto, in via generale, dall`art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 - che prevede tale sanzione per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale e` la motivazione”.
Pertanto, ancorche` non vi sia una sanzione espressa di nullita` la violazione perpretata da controparte (non si e` motivato nell’atto di accertamento circa le almeno dieci doglianze dettagliate e precise del ricorrente espresse nelle memorie di cui all’art. 12, co 7 specificato e prodotto) deve essere sanzionata con l’illegittimita`/annullabilita` dell’atto in difetto del quale la previsione di cui all’art. 7 e 12, co 7 dello Statuto dei diritti del contribuente rimarrebbero disposizioni di legge prive di significato e portata e cio` in spregio anche ai principi Costituzionali da garantirsi ed esistenti.
Completa violazione e falsa applicazione dell’art 2700 c.c.
Completa violazione e falsa applicazione dell’art 2727c.c., su questo controparte non ha replicato facendo pertanto totale acquiescenza alle tesi del ricorrente.
Assenza di prova in capo all’accusa e completa violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
L’unica testimonianza indiretta scritta di UN solo dipendente di una terza societa` (non quindi del ricorrente) e` tutto tranne che provata e precisa e vieppiu` non collidente con la dichiarazione rilasciata dal ricorrente nel PVC e avente, art. 111 Cost., pari dignita` giuridica. La dichiarazione del ricorrente presente nel PVC ha il seguente tenore letterale: ““non ho mai acquistato in nero dalla .... e quindi disconosco gli acquisti specificati” . Ovvio, pertanto che se l’unica testimonianza scritta indiretta di un dipendente (non del ricorrente ma di una societa` terza) asserisce “bianco” in un atto al quale si applica l’art. 2700 c.c. ; mentre, invece, il ricorrente in un altrettanto atto (PVC) al quale si applica l’art. 2700 c.c. asserisce esattamente il contrario, ovvero “nero”, ebbene ci si configura in una situazione di “parita`” e posto che l’atto di accertamento concretamente si basa solo su detto mero elemento indiziario (peraltro mai messo a disposizione con i necessari passaggi logici al contribuente ricorrente all’atto della difesa, inficiando, vieppiu` e seriamente, il predicato di cui all’art. 24 della Costituzione), di tutta evidenza che anche nel merito non si possa che dichiarare l’illegittimita` dell’atto che si impugna per totale assenza di prova.
Di piu`, si ricorda che l’atto che si impugna determina l’asserito maggior imponibile sulla base degli artt. 38 e 39, co 1 lett c) e d) del DPR 600/1973 i quali impongono che l’accertamento puo` anche basarsi su presunzioni (non anche su un mero indizio, peraltro smentito) che devono essere gravi precise e concordanti, ovvero qualificate, giusto il disposto dell’art. 2729 c.c.
Ebbene, a tutto concedere, qui ci si trova dinnanzi ad un SOLO elemento indiziario, peraltro prodotto in forma anonima, da un dipendente non certo del ricorrente ma di una terza societa` poi fallita, elemento indiziario peraltro smentito. Appare quantomeno curioso, tralasciando altre argomentazioni piu` complesse, semplicemente chiedersi, come si potrebbe mai qualificare come concordante una sola dichiarazione posto che la matematica condannerebbe detto ragionamento, posto che la concordanza potra`, semmai, qualificarsi su piu` dichiarazioni prodotte ed eventualmente circostanziate nella prova!!
Non solo, non si puo` condividere di poter qualificare come presunzione qualificata un’accusa che si basa sul semplice nome Giovanni- senza l’indicazione di alcun cognome- (che e` uno dei nomi piu` comuni in Italia assieme a Marco e Francesco) rinvenuto (non si sa come posto che il ricorrente non ha certo partecipato alla verifica di tale ....) presso una, cosi` ci viene detto, contabilita` parallela di una terza societa` fallita (e` appena il caso di segnalare che in generale ed in astratto le massime di esperienza comune dimostrano che la contabilita` di una societa` fallita e` tutto tranne che completa, reale, attendibile, ecc.). Da cio` (rinvenimento del mero nome Giovanni) all’attribuire detto nome alla ditta individuale ..... il passo deve compiersi nel pieno rispetto dell’art. 2729 c.c. se si vuole rispettare l’art. 53 della Costituzione. Infatti, per la Corte Costituzionale, in base anche alle sentenze n. 120/1972, 200/1976, 126/1979, 42/1980, la capacita` contributiva deve assicurare che ogni prelievo sia giustificato da indici concretamente rilevatori di ricchezza, e cio` assicura che sia colpita l’effettiva idoneita` del soggetto al prelievo.
Controparte poteva utilizzare le indagini finanziarie, il redditometro, una verifica piu` approfondita ma pensare che una testimonianza di un soggetto anonimo, totalmente smentita, possa assurgere a dignita` di motivazione e prova di un avviso di accertamento non puo` certamente condividersi stante il costante insegnamento dei Supremi Giudici, della miglior Dottrina e non dimenticandoci mai che la testimonianza non e` vieppiu` ammessa nella lite tributaria (cfr Corte Costituzionale).
Errata indicazione degli aggi da parte dell’accusa. Nemmeno su questo controparte ha replicato, con l’ausilio della matematica, facendo pertanto totale acquiescenza alle tesi del ricorrente. Si ricorda che il ricorrente ha spiegato con l’ausilio dei numeri, spiegando nel dettaglio ogni passaggio logico e controparte non ha (cio` e` indiscutibile) replicato empiricamente e pertanto ha fatto acquiescenza alle tesi del ricorrente.
Inattendibilita` del database rinvenuto presso la societa` .......... Nemmeno su questo controparte ha replicato facendo pertanto totale acquiescenza alle tesi del ricorrente.
Circa l’IRAP, le 4 SSUU(SSUU della Corte di Cassazione sent. 12108,12109,12110,12111/2009) hanno definitivamente e in modo “inappellabile” stabilito che non e` vero che imprenditore individuale = IRAP. L’imprenditore individuale dovra` IRAP se e solo se autonomamente organizzato, in caso contrario (come nel caso di specie per quanto dimostrato e provato nel ricorso e mai contestato da controparte) certamente no. Pertanto, posto che controparte non ha contestato il merito circa la non debenza IRAP, giocoforza che neppure l’IRAP e` dovuta dal ricorrente.
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