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SCHEDA DOCUMENTO
Richiesta di riconoscimento (memorie di cui all’art. 12, co 7 L 212 2000) di maggiori costi a fronte di presunti maggiori ricavi imputati al contribuente sulla base di una verifica fiscale
      ID 82285 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 10-12-2009 - 38 Kb]  
      Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello da cui trarre spunti e idee da inserire, con eventuali opportune personalizzazioni, negli atti del caso specifico del contenzioso dell’utilizzatore.  
      Il presente lavoro si riferisce al caso di una verifica fiscale dove i Verificatori hanno presunto, attraverso un accertamento induttivo, dei maggiori ricavi.
Ebbene, appare importante richiedere fin da subito che a fronte (di non condivisi) maggiori ricavi si debbano anche riconoscere maggiori costi posto che il reddito non e` determinato solo dai ricavi, bensi` dalla differenza tra ricavi e costi.
In questo senso:
La sentenza n. 225/2005 della Corte Costituzionale ha cosi` stabilito: va premesso che l`assunto del rimettente, relativo alla indeducibilita` delle componenti negative dal maggior reddito d`impresa accertato in base alla norma impugnata, non solo e` apodittico, ma risulta altresi` smentito dalla piu` recente giurisprudenza di legittimita`, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacita` contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall`ammontare dei prelievi non giustificati. Cosi` interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell`art. 53 della Costituzione...”.
Di piu`, recentemente i Supremi Giudici con la sentenza n. 3995 del 19 febbraio 2009 hanno confermato le tesi dell’istante statuendo quanto segue:” ..le norme in materia di accertamento richiedono che gli uffici accertino l’imponibile e quindi il reddito effettivo dei contribuenti e non solo i ricavi, tanto e` vero che anche in caso di accertamento induttivo l’ufficio nell’accertare il reddito effettivo (non anche nell’accertare i soli ricavi come nel caso auspicato dai Verificatori, n.d.A.), qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, questi possono essere determinati induttivamente...”. Di piu`, gli stessi Giudici Supremi continuano nel seguente modo: “ se cosi` non fosse, se cioe` si facesse coincidere a titolo di sanzione... il profitto lordo con quello netto (come sostenuto dalla difesa erariale –sono sempre parole dei Supremi Giudici, n.d.A.) si andrebbe addirittura al di la` della ratio sanzionatoria della disposizione, in quanto si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa quanto, secondo lo stesso accertamento dell’Ufficio, reddito non e`: risultato questo, collidente con il parametro costituzionale della capacita` contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, co 1 (cfr Corte Costituzionale n. 143/1982).”
Sulla stessa lunghezza d’onda si segnala anche il recente intervento dei Supremi Giudici con la sentenza n. 5430 del 06 febbraio 2009.
 
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