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SCHEDA DOCUMENTO
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Memoria difensiva ex art. 12 comma 7 L. 212.2000 “Statuto del Contribuente” |
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ID 77038 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 10-11-2008 - ver. 30-06-2010 - 46 Kb]
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Le memorie difensive riferite alla notifica del pvc e licenziate entro 60 gg ai sensi dell’art. 12, co 7 L 212/’00 sono davvero di estrema importanza anche ai fini della strategia processuale molto spesso strumentale alla definitiva vittoria.
Il contribuente (indipendentemente dall’esito immediato del “contraddittorio”) ha a disposizioni delle armi importantissime (in termini di strategia processuale) e se spese bene possono creare il successo di un eventuale successivo contenzioso.
Infatti, in estrema sintesi l’Organo accertatore (A.E.) dovra` motivare (pena, si ritiene, l’illegittimita` –c.d. pregiudiziale- dello stesso) nell’atto di accertamento notificato il perche` A.E. sostiene la tesi A) contro le dieci motivazioni del contribuente il quale nelle memorie difensive sosteneva B). Quindi certamente e legittimamente A.E. puo` notificare un avviso di accertamento attestante la tesi A), pero`, se il contribuente ha preceduto lo stesso con le memorie specificate dalle quali emerge la tesi B), ebbene, A.E. dovra` motivare il perche` (in diritto) e` in grado di “demolire” le dieci motivazioni recanti la tesi B.
Di qui, l’importanza “infinita” di licenziare delle memorie molto dettagliate, ricche di giurisprudenza, di prassi, precise nel merito e assai complete. Non va peraltro taciuto il fatto che delle ottime memorie possono forse anche permettere una chiusura della lite in conciliazione giudiziale, evitando quindi altri due gradi di giudizio peraltro costosi.
Giova inoltre sottolineare come risulta di evidenza che l’Organo accertatore deve tenere conto delle tesi espresse dal contribuente posto che in caso contrario potrebbe ravvisarsi altresi` la violazione dell’art. 111 della Costituzione. Infatti, sarebbe impensabile (oltre che contrario alla buona fede e reciproca collaborazione imposta anche dallo Statuto dei diritti del contribuente) ipotizzare che il contribuente possa scoprire le “proprie carte” e che pero` l’A.E., pur beneficiando di conoscere in anticipo la propria strategia, non ne debba tenere conto.
Vieppiu`, si precisa che nelle memorie di cui all’art. 12, co 7 della L. 212/2000 il contribuente puo` “scoprire” cio` che ritiene e non “scoprire” cio` che non ritiene. Inoltre, lo stesso puo` portare 10 motivi nelle memorie in argomento e poi 15 nel ricorso vero e proprio stante l’indipendenza (da questo punto di vista –motivi) delle due procedure.
Giova segnalare che la Giurisprudenza condivide le tesi qui espresse.
La CTP di Ragusa n. 426 del 25.1.2002 ha sostenuto quanto segue: “Altra violazione, non meno grave delle precedenti, deriva dal fatto che l`ufficio ha recisamente ignorato le osservazioni fatte dal contribuente nella fase interlocutoria per giustificare i minori compensi percepiti. Tali osservazioni sono state rigettate de plano, senza premurarsi di accertarne la fondatezza, in spregio alle disposizioni dell`ultimo comma dell`art. 12 dello Statuto che sollecita e privilegia la fase del contraddittorio col contribuente finalizzata all`autotutela anticipata. L`atto, pertanto, deve essere annullato in via preliminare per assoluto difetto di motivazione e per violazione di legge”.
Di piu`, i Supremi giudici (n. 4624 del 22.2.2008) su un tema diverso ma collegabile quanto a sostanza hanno stabilito quanto segue: “L`atto emesso e` altresi` viziato da violazione di legge, dato che l`ufficio, in spregio a quanto disposto dall`ultimo comma dell`art. 12 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), ha completamente ignorato le osservazioni prodotte dall`interessato nella fase interlocutoria per giustificare i minori compensi percepiti (osservazioni che sono peraltro fondate nel merito e sono tali da assurgere a dignita` di prova contraria, adeguata ad inficiare le risultanze dei parametri”). ... Il giudice di merito ha accertato che il contribuente aveva provveduto a trasmettere all`ufficio deduzioni che giustificavano il reddito dichiarato, inferiore a quanto emergeva dal "redditometro". Di conseguenza, la motivazione dell`atto impositivo doveva contenere una adeguata replica tale da superare le deduzioni del contribuente. In difetto e` coerente l’ affermazione secondo cui l`atto risulta nullo per difetto di motivazione”.
Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello da personalizzare a ciascun caso specifico.
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