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SCHEDA DOCUMENTO
Memoria difensiva da accertamento con adesione avverso accertamento (o PVC) notificato a una snc con attivita` di ristorazione
      ID 76972 a cura di: Dott. Alvise Bullo [pub. 04-11-2008 - ver. 30-06-2010 - 44 Kb]  
      Memoria difensiva in accertamento con adesione avverso un avviso di accertamento o un pvc notificato a una s.n.c. svolgente l`attivita` di ristorante/trattoria: esame di un caso. Consulta la scheda per i dettagli  
      Il presente lavoro si propone di fornire le memorie difensive (molto dettagliate ed approfondite, in particolare nel merito) in riferimento ad un accertamento con adesione relativo ad una societa` svolgente l`attivita` di ristorante/trattoria.
Nelle memorie si puo` evincere una difesa nel merito atta a disconoscere, almeno in parte, le tesi avversarie provando documentalmente tutta una serie di errori commessi dai verificatori e vieppiu` dimostrando, in certi casi, che gli stessi non hanno tenuto conto di elementi importanti e necessari al fine della ricostruzione.
Inoltre, detto lavoro potrebbe essere anche di ausilio ad un eventuale CTU nominato (art 7 D.Lgs n. 546/1992), nel caso di instaurazione del contenzioso tributario.
Vieppiu`, dette memorie sono importantissime nel caso di accertamento con adesione su pvc (quindi nel caso di non ricevimento/notifica di un avviso di accertamento) posto che le stesse assumono un ruolo di strategia processuale “infinitamente” importante. Infatti, fare delle buone e dettagliate memorie puo` risultare utile per creare una “quasi” pregiudiziale in contenzioso tributario, posto che l’A.E. licenziataria dell’atto di accertamento dovra` spiegare (motivare e provare) perche` il contribuente nelle memorie chiedeva la tesi “verde” e la stessa e`, pero`, in grado di asserire nel ricorso la tesi “rossa”.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 65 del 28.6.2001 ha stabilito che : “al riguardo si precisa che l`Ufficio, nei casi di procedimenti di adesione innescati di sua iniziativa anche a seguito di richiesta formulata dal contribuente ai sensi dell`art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 218 del 1997, a fronte dell`esito negativo del contraddittorio deve attivarsi per notificare senza ritardo il relativo avviso di accertamento; quest`ultimo dovra` comunque tener conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio precedentemente svolto”.
Di piu`, quanto asserito (importanza di un contradditorio molto completo e dettagliato –come nel lavoro proposto- trova conferma, ancorche` su campi leggermente differenti, ma collegabili quanto a sostanza nella giurisprudenza, anche di merito. Giova segnalare che la CTP di Ragusa n. 426 del 25.1.2002 ha stabilito che: “altra violazione, non meno grave delle precedenti, deriva dal fatto che l`ufficio ha recisamente ignorato le osservazioni fatte dal contribuente nella fase interlocutoria per giustificare i minori compensi percepiti. Tali osservazioni sono state rigettate de plano, senza premurarsi di accertarne la fondatezza, in spregio alle disposizioni dell`ultimo comma dell`art. 12 dello Statuto che sollecita e privilegia la fase del contraddittorio col contribuente finalizzata all`autotutela anticipata. L`atto, pertanto, deve essere annullato in via preliminare per assoluto difetto di motivazione e per violazione di legge” (Evidente che quanto vale nell’ambito dell’art. 12, co 7 della L. 212/2000 debba valere a fortiori nell’ambito del contradditorio da accertamento con adesione posto che in entrambi i casi si disquisisce di contradditorio, n.d.A.).

 
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