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SCHEDA DOCUMENTO
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Ritenuta di acconto dei condomini |
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ID 67638 a cura di: Studio Meli e Studio Valter Franco [pub. 08-02-2007 - 88 Kb]
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Sintesi della normativa e circolare per i clienti dello Studio professionale redatta in MSWord (personalizzabile prima dell`invo ai propri clienti).
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Dal 1° gennaio 2007, per effetto del comma 43 della Legge 27.12.2006 n. 296, i condomini sono tenuti ad effettuare una ritenuta del 4% sui contratti di appalto di opere e servizi effettuati nell’esercizio di impresa, anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
43. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:
« ART. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore).
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
Sull’argomento e` intervenuta la circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E emanata il 7.2.2007.
Con risoluzione n. 19 del 5.2.2007 l’ Agenzia delle Entrate ha istituito apposito codice tributo.
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