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Associazione di promozione sociale. Attivita` commerciale?
Un`associazione di promozione sociale che gestisce un oratorio vorrebbe, per autofinanziarsi e per perseguire il proprio oggetto sociale (aggregazione famiglie, etc.) organizzare gite turistiche-culturali, aperte anche a non tesserati. Ai fini delle imposte dirette, tale attivita` non e` considerata commerciale. Che obblighi ci sono ai fini Iva?
ID 91521 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 04-10-2011 - 1 Kb]
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Attivita` alberghiera e in multiproprieta`
L`Ufficio dell’Agenzia delle entrate ritiene che sia applicabile l`aliquota IVA ordinaria al riaddebito dei costi di gestione (Enel, Telecom, guardiania, manutenzioni, ecc.) di un condominio relativo ad una struttura turistico-ricettiva (villaggio turistico) ove sono presenti per il 50% unita` alberghiere, e per l`altro 50% unita` in multiproprieta`.
Per queste ultime riteniamo di poter applicare l`aliquota Iva del 10% e non quella ordinaria come indicato dall`Agenzia.
Quale aliquota Iva deve essere applicata?
ID 91434 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 30-09-2011 - 293 Kb]
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Attivita` di somministrazioni di pasti e bevande. Documentazione.
Una societa` che svolge attivita` di fornitura di pasti preparati (catering - banqueting) presso il domicilio di terzi (abitazioni private - location), con codice attivita` 55.52.0, munita di autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande, in virtu` di quale disposizione normativa rientra tra i soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale?
ID 91562 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Cessione di beni. Autoconsumo per cessazione attivita`.
E` corretto applicare Iva su un imponibile pari al costo originario di acquisto, in caso di cessione all`imprenditore stesso di beni strumentali mobili usati ormai privi di valore di mercato (come pc o vecchie auto) in caso di cessazione attivita`?
ID 91563 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Cessione di opera d`arte da parte di un gallerista (UE od extra UE) ad acquirente comunitario.
Deve essere assoggettata ad Iva la cessione di un`opera d`arte (quadro) che avviene in Italia da parte di un gallerista UE od extra UE ad un acquirente italiano o UE?
ID 91488 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 03-10-2011 - 1 Kb]
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Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato. Reverse charge.
Si chiedono chiarimenti in merito all’applicabilita` del meccanismo dell`inversione contabile (cosiddetto reverse charge), alle cessioni e alle note di variazione di:
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unita` centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale.
ID 91436 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 30-09-2011 - 290 Kb]
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Cessione di veicoli usati acquistati da privati. Regime del margine.
Una societa` che svolge attivita` di commercio auto usate nel regime del margine globale sostiene delle spese per i passaggi di proprieta` relativi alla compravendita delle autovetture. Queste spese ricomprendono una parte imponibile e una parte esclusa art. 15, relativa alle spese anticipate dall`agenzia di pratiche automobilistiche. Si chiede se le spese escluse art. 15 rientrano nel calcolo del margine globale, che va quindi a ridurre l`importo sul quale scorporare l`Iva da versare. Si chiede inoltre se le spese, sia imponibili che escluse art. 15, relative ai suddetti passaggi di proprieta` possono rientrare nel calcolo del regime del margine globale sia in caso di spese di passaggio di proprieta` per acquisto autovetture che per passaggi di proprieta` al momento della vendita delle stesse ai propri clienti.
ID 91440 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 30-09-2011 - 292 Kb]
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Cessione intracomunitaria con addebito spese di trasporto
Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti. Si chiede se sia corretto considerare la vendita della sedia come cessione anche se il tessuto e` in conto lavoro.
Inoltre, tenuto conto che sulla fattura normalmente viene addebitato il costo del trasporto, si chiede se, ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, sia obbligatorio indicarlo separatamente come prestazione di servizio.
ID 91604 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Cessioni beni tramite Ebay. Elenchi Intrastat.
Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si e` registrato su Ebay. In riferimento ai disposti normativi vigenti, per le prestazioni offerte da Ebay e` necessario procedere alla presentazione del modello Intrastat.
ID 91596 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”.
Le cessioni di beni effettuate direttamente all’estero (fuori campo Iva art. 7-bis, del decreto Iva) e gli acquisti di beni all’estero senza successiva importazione (in quanto ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o simili) si possono considerare esonerati dall’apposita comunicazione, non rientrando nei casi di operazioni “non soggette” previsti dalla norma (operazioni con obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di territorialita`)?
ID 91617 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Cessioni gratuite di beni inerenti a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Le cessioni gratuite di beni inerenti a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato devono essere considerate e, quindi, costituire oggetto di comunicazione mensile o trimestrale.
ID 91610 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Codici fiscali nella comunicazione per operazioni con contribuenti black list. Esimente dell’errore scusabile.
In caso di mancanza di un codice fiscale estero, puo` essere indicato nell’apposito campo A1 – casella 11, il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore di un Paese black list o lasciare il campo in bianco per l’inesistenza di alcun codice identificativo.
ID 91623 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 290 Kb]
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Codici inerenti alla modalita` di incasso. Elenchi Intrastat.
Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalita` di incasso” nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria o con altre modalita`? Che differenze ci sono tra le modalita` di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?
ID 91605 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Commercio al minuto e attivita` assimilate. Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
In caso di effettuazione di operazioni attive esenti non soggette ad obbligo di fatturazione ex 22, c. 1 n. 6 D.P.R. 633/1972, tali operazioni vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione Iva, sia in caso di fatturazione che in caso di non fatturazione (perche` non richiesta dal cliente)?
ID 91527 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 04-10-2011 - 290 Kb]
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Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in un Paese a regime fiscale privilegiato.
Deve costituire oggetto di specifica segnalazione con l’apposita comunicazione l’operazione consistente nell’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato.
ID 91613 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Compensazione tra debiti e crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche.
In base alla legge n. 102 del 03 agosto 2009 e` stato previsto che la compensazione del credito Iva da dichiarazione annuale, non Iva su Iva, per importi superiori ai 10.000,00 puo` avvenire unicamente dopo la presentazione asseverata della relativa dichiarazione. Nell`ipotesi di una societa` che espone un credito Iva di euro 100.000 relativo all mese di dicembre 2009 e, nella stessa dichiarazione espone un debito Iva (non versato) di 90.000,00 nel mese di giugno 2009 puo` effettuare nel mese di marzo 2010 la compensazione dell`omesso versamento di giugno su modello F24 utilizzando il credito da dichiarazione pari ad euro 100.000,00 (in pratica si indica in dichiarazione l`importo di euro 90.000,00 come versato e si effettua a marzo 2010 il relativo ravvedimento in compensazione con il credito di dicembre). Naturalmente il tutto presentando la dichiarazione Iva con unico. Detta metodologia in effetti consentirebbe al contribuente, unicamente l`utilizzo dell`isitituto del ravvedimento operoso. Infatti l`altrnativa sarebbe quella di non considerare versato il debito di giungo 2009 ed esporre una dichiarazione con un credito Iva pari ad euro 10.000,00 (100.000,00 - 90.000,00) e attendere la comunicazione di irregolarita` per il tardivo versamento.
ID 91557 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 292 Kb]
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Compensazioni operazioni intracomunitarie. Elenchi Intrastat.
Una societa` italiana emette una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualita` di agente, la societa` riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?
ID 91606 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Comunicazione integrativa per operazioni con contribuenti black list. Ravvedimento operoso.
Secondo le istruzioni al modello di comunicazione, la casella relativa alla comunicazione integrativa deve essere utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, per il periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione medesima.
Poiche` il presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa e` che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, si chiede quali siano i rapporti tra questa forma di integrazione ed il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e quale sia il termine ultimo entro il quale il contribuente puo` avvalersi di tale istituto (un anno dalla commissione della violazione oppure la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di commissione della violazione stessa).
ID 91622 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 05-10-2011 - 1 Kb]
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Contratto di subappalto per importo unico a corpo. Reverse charge.
Qual e` il corretto comportamento da tenere in tema di reverse charge in edilizia, nell`ipotesi di stipulazione di un contratto di subappalto che prevede un importo unico a corpo quale corrispettivo per l`effettuazione di lavori sia soggetti al regime di reverse charge che non (lavori di demolizione e lavori di bonifica ambientale)?
ID 91533 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 04-10-2011 - 1 Kb]
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Contribuente minimo che ha superato limite di euro 30.000,00. Rivalsa e la detrazione Iva da parte del committente.
Un contribuente minimo che nell`anno 2010 ha superato il limite dei 30.000 euro per un importo non superiore al 50%, nell`anno 2011 ha continuato a non addebitare l`Iva ai suoi committenti non essendosi reso conto di aver splafonato. Nell`anno 2011 accortosi che non poteva emettere le fatture senza Iva, vuole ravvedersi emettere nota di addebito Iva ed esercitare la rivalsa nei confronti del proprio committente, affinche` quest`ultimo senza problemi possa detrarsi il relativo importo Iva. E` possibile la rivalsa e la regolare detrazione dell`Iva da parte del committente, oppure ci sono controindicazioni?
ID 91480 a cura di: Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo [pub. 03-10-2011 - 1 Kb]
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