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Leggi articolo: Regime premiale per soggetti congrui e coerenti agli studi -  Approfondimento del 02/07/2012

Lunedì 02/07/2012

Regime premiale per soggetti congrui e coerenti agli studi

a cura di: Dott. Michele Scirpoli

 
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A pochi giorni dall`uscita di GERICO 2012 con i correttivi crisi, il software necessario per l`applicazione dei 206 studi relativi alle attivita` economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita` professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo d`imposta 2011, e` opportuno ed utile ricordare una norma, quella contenuta nell`art. 10, comma 9 e 10 del DL n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l`equita` e il consolidamento dei conti pubblici), che istituisce un regime premiale per tutti i contribuenti congrui e coerenti agli studi medesimi, anche per l`effetto dell`adeguamento in dichiarazione. In virtu` di tali disposizioni, molti contribuenti si trovano di fronte a delle scelte cruciali gia` dalla dichiarazione di quest`anno, per la competenza fiscale dell`esercizio 2011.
Tale regime, sinteticamente, apporta 3 benefici, specificandone le condizioni:

  • la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l`attivita` di accertamento;
  • la limitazione dell`accertamento sintetico all`ipotesi in cui il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Occorre comunque porre molta attenzione alla lettura del comma 10 della stessa disposizione, che elenca le peculiarita` necessarie di fruizione:

  • il contribuente deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • la posizione del contribuente deve risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

A pochi giorni, quindi, dalla scadenza degli adempimenti relativi alla prima rata delle imposte si rende necessario valutare attentamente l`impatto di tale norma. Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti, Scirpoli.com e` a completa disposizione.

Ecco di seguito l`estratto del Decreto:

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
TITOLO III CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
MISURE PER L`EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE
Art. 10.
Regime premiale per favorire la trasparenza
... omissis
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell`articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell`adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell`applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all`articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all`articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l`attivita` di accertamento previsti dall`articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall`articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell`articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all`articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell`articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l`Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacita` operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosita` dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell`anagrafe tributaria di cui all`articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall`applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l`utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell`articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell`articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell`articolo 10 e l`articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita` svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all`annualita` 2011 ed a quelle successive. Per le attivita` di accertamento effettuate in relazione alle annualita` antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell`articolo 10 e dall`articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146. - DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Dott. Michele Scirpoli

Fonte:
http://www.scirpoli.com/blog/

 



 
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