Le precisazioni dell`Agenzia sul differimento della scadenza per il pagamento delle imposte con le nuove tabelle per i contribuenti che optano per il frazionamento mensile.
Dopo la proroga dei termini del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e da quella unificata disposta dal Dpcm del 6 giugno, l`Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 69/E del 21 giugno, chiarisce la portata del differimento, evidenziandone gli effetti sul piano della rateazione delle somme dovute a titolo di saldo 2011 e di acconto per il 2012.
L`Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano.
Per effetto del differimento previsto dall`articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell`acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potra` essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi.
Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, l`imposta sugli immobili e sulle attivita` detenuti all`estero, l`imposta sulla rivalutazione dei terreni, la cedolare secca, eccetera), dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l`Iva se si e` deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva.
In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012. L`unica novita` relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della "pausa ferragostana" decretata dal Dl n. 16/2012, slitta al 20 agosto.
Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilita` di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva.
Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovra` effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e cosi` via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012.
Di seguito le tabelle rielaborate in base alla proroga del Dpcm del 6 giugno 2012, con le scadenze delle singole rate, sia per i non titolari di partita Iva sia per i titolari.
UNICO 2012 - NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonche` altri contribuenti interessati dagli studi di settore |
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012 |
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
| Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
| 1^ |
9 luglio |
0 |
20 agosto |
0 |
| 2^ |
31 luglio |
0,23 |
31 agosto |
0,11 |
| 3^ |
31 agosto |
0,56 |
1 ottobre |
0,44 |
| 4^ |
1 ottobre |
0,89 |
31 ottobre |
0,77 |
| 5^ |
31 ottobre |
1,22 |
30 novembre |
1,10 |
| 6^ |
30 novembre |
1,55 |
========= |
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UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonche` altri contribuenti interessati dagli studi di settore |
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012 |
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
| Rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza |
Interessi % |
| 1^ |
9 luglio |
0 |
20 agosto |
0 |
| 2^ |
16 luglio |
0,08 |
17 settembre |
0,29 |
| 3^ |
20 agosto |
0,41 |
16 ottobre |
0,62 |
| 4^ |
17 settembre |
0,74 |
16 novembre |
0,95 |
| 5^ |
16 ottobre |
1,07 |
========= |
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| 6^ |
16 novembre |
1,40 |
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