|
|
 |
|
Venerdì 29/06/2012
Ormai il modo migliore per rimediare a un pasticcio e` pasticciare di piu`
|
|
|
|
Cosi` verrebbe da pensare leggendo l`art. 44 del decreto crescita, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diverso dalla prima stesura licenziata dal governo.
Con la prima stesura le societa` giovanili venivano praticamente abolite.
Rifacciamo la cronologia.
24 gennaio 2012. Con il decreto legge cosiddetto "liberalizzazioni" vengono istituite le societa` a responsabilita` limitata semplificate costituite esclusivamente da soci di eta` inferiore a 35 anni e con capitale sociale pari ad almeno un euro, ma senza alcun limite massimo. L`atto costitutivo deve essere redatto con scrittura privata, anche senza l`assistenza di un notaio, ma con l`obbligo di deposito entro quindici giorni presso il registro delle imprese competente. Il funzionamento ed anche l`avvio operativo della nuova figura societaria sono rinviati all`emanazione di uno statuto standard da fissarsi con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
24 marzo 2012. Il decreto viene convertito in legge, ma con modificazioni che consistono soprattutto nella previsione della costituzione per atto pubblico e non per scrittura privata e percio` con intervento notarile. Inoltre viene ravvisata anche la necessita` di indicare nell`atto costitutivo anche gli amministratori, anch`essi di eta` inferiore a 35 anni, si pensa per evitare la possibilita` di un`interposizione fittizia di soci giovani in presenza invece di cariche e responsabilita` amministrative detenute da altri non giovani.
25 maggio 2012. Con impercettibile ritardo il Ministero della Giustizia licenzia il previsto regolamento che viene esaminato dal Consiglio di stato nella seduta del 7 giugno, autorizzato con parere tutto sommato favorevole e pubblicato il 18 giugno.
18 giugno 2012. Medesima data della pubblicazione del parere del Consiglio di stato. Il governo licenzia un decreto legge cosiddetto "crescita e sviluppo", attraverso il quale, con l`art. 44, riprende in mano la legge gia` approvata e teoricamente pronta a funzionare e si propone una modifica dell`art. 2463-bis del codice civile - quello che appunto istituisce le societa` giovanili - nel senso di ammettere anche soci persone fisiche di eta` superiore a 35 anni e senza alcuna limitazione, con cio` facendo venire meno il requisito principale di essere societa` giovanile, che invece con la modifica del 24 marzo si voleva meglio tutelare. In pratica le societa` giovanili non esistono piu`.
27 giugno 2012. Il decreto legge viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L`art. 44 e` stato completamente cambiato e non riguarda piu` le societa` a responsabilita` limitata semplificate, che restano in vita come dalla conversione del 24 marzo, ma un nuovo tipo di societa`: la societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto, con le stesse caratteristiche della societa` a responsabilita` limitata semplificata di cui all`art. 2363-bis, ma senza l`esclusione degli ultra trentacinquenni e con la possibilita` di farsi amministrare anche da persone fisiche che non rivestano la qualita` di socio.
Si aspetta con ansia la conversione di quest`ultimo decreto. Ce la faranno a inventare qualcos`altro di carino?
Dott. Silla Cellino
|
|
|
 |
Fonte:
http://ionis56.blogspot.it/
|
|
| |
|
|
Rimani sempre aggiornato, seguici sui principali social network!
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
|
| APPROFONDIMENTI - Area Fiscale |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
| »Lunedì 17/06 |
|
DOCUMENTO N. 20: VERBALI E PROCEDURE DEL COLLEGIO SINDACALE
|
| Al fine di mettere a disposizione della categoria strumenti operativi che consentano un`agevole applicazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale, si forniscono alcune tracce di verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzati nella prassi professionale. |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
| »Martedì 11/06 |
|
A CIASCUNA VERIFICA IL SUO VERBALE DI CONSTATAZIONE
|
| La Suprema Corte dice che la possibilita` per il contribuente di comunicare agli organi di controllo, al termine della verifica da questi eseguita, le proprie osservazioni e richieste, insorge soltanto quando la verifica si chiude con la redazione del verbale di constatazione. |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|

|