Circolare del 30 maggio 2012 n. 17/E.
Con la
Circolare del 30 maggio 2012 n. 17/E l`Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui punti piu` significativi del
nuovo regime di vantaggio per l`imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` (nuovi minimi) modificato con la Manovra Correttiva 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
In particolare i chiarimenti piu` importanti riguardano i requisiti per l`accesso, la durata del regime fiscale di vantaggio, e le caratteristiche stesse del regime.
La circolare fornisce un quadro piu` chiaro della situazione e fa luce su tutti i dettagli del nuovo regime di vantaggio.
Facciamo una breve sintesi dei punti piu` significativi.
Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di coloro che hanno perso il lavoro, l`articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, dispone che dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale di vantaggio costituisce il regime naturale per le persone fisiche che intraprendono un`attivita` di impresa, arte o professione e l`hanno intrapresa successivamente alla data del 31 dicembre 2007 e che presumono di possedere sia i requisiti stabiliti dal regime degli ex-minimi che quelli previsti dall`articolo 27 del decreto.
In altre parole, chiarisce ancora la circolare, mentre il regime ex minimi era applicabile da chiunque avesse i requisiti previsti dalla legge n. 244 del 2007, il regime fiscale di vantaggio e` destinato solo a coloro che iniziano una nuova attivita` oppure l`hanno iniziata dopo l`entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto l`ex regime dei minimi.
Per quanto riguarda la durata del regime fiscale di vantaggio, la circolare ribadisce che tale regime puo` essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l`attivita` ha inizio e per i quattro periodi di imposta successivi.
Riguardo alle caratteristiche principali del regime fiscale di vantaggio, viene precisato che i contribuenti che adottino tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:
- l`obbligo di liquidazione e versamento dell`IVA;
- tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dalla legge IVA e dalla legge sulle disposizioni relative all`accertamento del reddito;
- comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione IVA;
- versamento e dichiarazione IRAP;
- studi di settore;
- spesometro;
- comunicazioni blacklist;
Ovviamente, la circolare ricorda che i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio non possono esercitare il diritto di rivalsa ne` possono detrarre l`IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni. La fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi non devono pertanto recare l`addebito dell`imposta.
Dott. Antonino Salvaggio