L`art. 2 comma 4 del D.L. 138/2011 pubblicato in G.U. 188 del 13 agosto 2011 prevede lariduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o medianteassegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).
Si rammenta
che tale limite va considerato in funzione
del valore complessivo da trasferire,
anche se effettuato con piu` pagamenti. A
titolo di esempio: il pagamento di una fattura
di 4.000 euro, il cui contratto a monte
non preveda il pagamento in due tranches,
non puo` essere effettuato per contanti con
due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori
alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre
che il pagamento avvenga con assegno bancario
o postale con l`apposizione della clausola
Non Trasferibile, anche se il pagamento
avviene in due rate di 2.000 euro ciascuna.
Il pagamento di somme sino a
2.499,99 euro puo` avvenire con assegno senza indicata la
clausola non trasferibile: il libretto di assegni senza
tale clausola va richiesto per iscritto alla
Banca ed e` dovuta un`imposta di bollo di euro
1,50 per ciascun assegno.
Il pagamento di somme superiori ai
2.499,99 euro deve avvenire con assegno
bancario o postale, con indicata la
clausola NON TRASFERIBILE o con altri mezzi di pagamento che trovano
riscontro nei canali bancari o postali,
in modo da garantirne la tracciabilita`
(assegni circolari, ricevute bancarie, carta di credito, bonifico etc.).
LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti al portatore non puo` essere superiore ai 2.499,99 euro:
i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere estinti entro il 30/9/2011 oppure
entro la stessa data il saldo dovra` essere ridotto al predetto ammontare.
Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione su tali disposizioni.
Anche per le violazioni a queste disposizioni sono state inasprite le sanzioni (in genere dal 10% al 40% del
saldo del libretto, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 euro e con aumento della sanzione
minima e massima del 50% nel caso di somme superiori ai 50.000 euro).
Rammentiamo le pesanti sanzioni applicabili all`inosservanza della normativa
dall` 1% al 40% delle somme trasferite con il minimo di 3.000 euro - qualora la somma trasferita
sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima e` aumentata di 5 volte (nel caso quindi
di trasferimento di 50.001 euro si applica la sanzione massima del 40% e` pari a 20.000 euro e la sanzione
minima e` pari a 15.000 euro).
NON RISULTEREBBERO MODIFICATE LE DISPOISIZIONI SUL TRASFERIMENTO
DI CONTANTI ALL`ESTERO
Norma di riferimento: D.lgs. 195/2008 - trasferimento "libero" sino a 9.999,99 euro
Chi intende trasferire all`estero o trasferire dall`estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore
ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all` Agenzia delle Dogane
La dichiarazione, redatta in conformita` al modello allegato al D.lgs. 195/2008, va trasmessa telematicamente
all` Agenzia delle Dogane prima dell`attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con
se` copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
oppure
Consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che
ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell`ufficio ed il dichiarante deve recare con se` tale
copia.
Rag. Valter Franco