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Giovedì 02/08/2012

Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio

a cura di: Studio Meli S.r.l.

Lo scioglimento della societa` a responsabilita` limitata e` disciplinato dagli artt. 2484-2496 del codice civile.
 
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LIQUIDAZIONE SRL: PROCEDURA SEMPLIFICATA SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO
pubblicato il 01/08/2012, 298 Kb, a cura di: Studio Meli S.r.l.
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L`art. 2484 prevede che le societa` a responsabilita` limitata si sciolgono:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  3. per l`impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell`assemblea;
  4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dagli articoli2447 e 2482-ter;
  5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
  6. per deliberazione dell`assemblea;
  7. per le altre cause previste dall`atto costitutivo o dallo statuto.
    La societa` inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell`iscrizione presso l`ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell`ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell`iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l`atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
L`art. 2487 del Codice Civile prevede che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) non abbia gia` provveduto l`assemblea e salvo che l`atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all`accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l`assemblea dei soci perche` deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell`atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita` di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa`;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell`azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell`impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In sintesi, nei casi in cui la societa` si sciolga:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  3. per l`impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell`assemblea;
  4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dagli articoli2447 e 2482-ter;
  5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
    sono gli amministratori che ne accertano le cause con apposita dichiarazione da iscrivere al Registro Imprese competente (salvo che, nei casi di cui ai nn. 2 e 4 dell`art. 2484, non abbia gia` provveduto l`assemblea straordinaria).

Per quanto concerne la nomina dei liquidatori, per le societa` a responsabilita` limitata l`unico rinvio sicuro e` agli artt. 2479, comma 2 n.4, 2479 comma 4 (necessita` dell`assemblea secondo la lettera dell`art. 2487, senza la possibilita` che la delibera sia adottata con decisione dei soci assunta in altra forma) e 2479-bis comma 3 (che fissa dei quorum per le modifiche dell`atto costitutivo, regolandone cosi` le maggioranze).

La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si e` consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell`atto pubblico notarile. Consigliamo in ogni caso di verificare la procedura presso la CCIAA territorialmente competente.
La procedura semplificata prevede che l`organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l`assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all`organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Le fasi operative sono:

  1. accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall`art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma
  2. convocazione dell`assemblea dei soci
  3. deliberazione dell`assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i
  4. approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

Abbiamo pubblicato il documento Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio che comprende, in formato MSWord e quindi liberamente modificabile:

  1. delibera degli amministratori per accertare una delle cause di scioglimento previste dall`art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma
  2. convocazione dell`assemblea dei soci
  3. delibera dell`assemblea dei soci che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i
  4. delibera dell`assemblea dei soci per approvazione Bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.


 
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