Le novita` introdotte sono numerose e di notevole portata, inoltre, in diversi casi, sono necessari provvedimenti o chiarimenti ministeriali ai fini di una corretta applicazione.
Occorre anche considerare che sono gia` in discussione degli emendamenti che, se approvati, modificheranno ulteriormente il quadro normativo.
In questa occasione proponiamo una sintesi delle disposizioni di maggiore rilievo e di immediata applicazione rimandando a successivi interventi le norme che diverranno operative nel corso dei prossimi mesi o argomenti complessi, come la nuova disciplina dei licenziamenti e l`Aspi (Assicurazione sociale per l`impiego).
| Convalida dimissioni |
| Generalita` dei lavoratori |
Tramite sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta della Comunicazione Obbligatoria di cessazione del rapporto inviata telematicamente al Centro per l`Impiego.
In pratica il datore di lavoro invita il dipendente, con apposita comunicazione, a convalidare le dimissioni mediante la sottoscrizione della ricevuta. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per convalidare le dimissioni o, eventualmente, per revocarle. In caso di mancata convalida o revoca le dimissioni, trascorsi i 7 giorni, sono considerate valide (silenzio assenso).
Sul punto sono auspicabili maggiori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro. Altre modalita` potranno essere definite con decreto ministeriale. |
| Lavoratrice in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino |
Convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. |
| Contratto di lavoro a tempo determinato |
| Casuale |
Non e` richiesta la causale di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi e non prorogabile. |
| Durata massima |
36 mesi considerando anche i periodi di somministrazione a termine. |
| Riassunzione a termine |
Consentita dopo:
60 giorni se il contratto a termine precedente ha avuto durata fino a 6 mesi;
90 giorni se il contratto a termine precedente ha avuto durata oltre 6 mesi;
riducibili dai CCNL o con decreto ministeriale. |
| Contributo aggiuntivo |
Previsto nella misura dell`1,40%, salvo nel caso di assunzioni in sostituzione o per attivita` stagionali. Il contributo e` parzialmente restituito in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nel limite delle ultime 6 mensilita` pagate. |
| Contratto di lavoro intermittente |
| Ambito soggettivo di applicazione |
Il contratto e` stipulabile in ogni caso con soggetti di eta` inferiore a 24 anni, a condizione che le prestazioni vengano svolte entro il venticinquesimo anno di eta`, oppure superiore a 55 anni. |
| Comunicazione d`inizio della prestazione lavorativa |
Prima dell`inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro e` tenuto a comunicarne la durata, con modalita` semplificate, alla Direzione Territoriale del Lavoro mediante sms, fax o posta elettronica certificata. Ad oggi non sono state emanate le indispensabili istruzioni e chiarimenti per procedere alla comunicazione in oggetto. |
| Periodo transitorio |
I contratti di lavoro intermittente gia` sottoscritti alla data del 18/07/2012, che non siano compatibili con le nuove disposizioni, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data. |
| Apprendistato |
| Durata minima |
6 mesi |
| Vincolo per l`assunzione di nuovi apprendisti |
L`assunzione di nuovi apprendisti e` possibile se risultano stabilizzati almeno il 30% (50% dopo 3 anni dall`entrata in vigore della Legge) dei rapporti di apprendistato svolti nell`ultimo triennio. In ogni caso e` data facolta` di attivare un nuovo contratto di apprendistato. Sono esclusi da tale vincolo i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti. |
| Contratto di lavoro a progetto |
| Oggetto del contratto |
Deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici e non puo` consistere in una mera riproposizione dell`attivita`` del committente o nello svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi. |
| Vincolo del risultato |
Tra gli elementi essenziali del contratto (in forma scritta) e` aggiunto il risultato finale che si intende conseguire. |
| Compenso |
Non puo` essere inferiore ai minimi fissati dai CCNL per ciascun settore di attivita` tenendo conto dei minimi salariali applicati nel settore stesso ai lavoratori subordinati equiparabili in base alle mansioni svolte. |
| Presunzione di subordinazione |
Oltre a quanto gia` previsto dal DLgs 276/2003 (Legge Biagi), i contratti di collaborazione saranno in ogni caso considerati rapporti di lavoro subordinato quando prevedano attivita` svolte con modalita` analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti del committente ad eccezione delle prestazioni ad alta professionalita`. |
| Le nuove regole si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo l`entrata in vigore della Legge. |
| Lavoro autonomo con partita IVA |
| Presunzione di rapporto di collaborazione o subordinato |
Quando si verificano almeno due delle seguenti condizioni:
1) rapporto di durata complessiva superiore a 8 mesi in un anno solare;
2) corrispettivo, anche se fatturato a piu` soggetti che siano riconducibili allo stesso centro d`interessi, che costituisce piu` dell`80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal lavoratore nell`anno solare;
3) lavoratore che disponga di una postazione fissa presso una delle sedi del committente. |
| Possibili conseguenze |
Il contratto viene considerato di collaborazione coordinata e continuativa, ma in mancanza di un progetto di lavoro o, in ogni caso, qualora l`attivita` venga svolta con modalita` analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, il rapporto viene considerato di lavoro dipendente a tempo indeterminato. |
| Esclusioni |
Il rapporto di lavoro autonomo viene considerato genuino, e quindi non opera la presunzione di cui sopra, nei seguenti casi:
a) il soggetto e` titolare di reddito di lavoro autonomo da partita IVA non inferiore a 18.663 euro (per il 2012);
b) prestazioni svolte nell`ambito di attivita` professionali che richiedono l`iscrizione in ordini, registri, albi, ruoli o elenchi definiti con decreto ministeriale;
c) la prestazione e` connotata da competenze teoriche ovvero tecnico-pratiche di grado elevato. |
| Le nuove disposizioni in materia di lavoro autonomo con partita IVA si applicano ai rapporti instaurati dopo l`entrata in vigore della Legge, mentre per quelli gia` in essere si applicano decorsi 12 mesi da tale data. |
| Associazione in partecipazione con apporto di lavoro |
| Numero associati |
Massimo 3, esclusi gli associati legati da vincoli familiari (parentela entro il terzo grado, affinita` entro il secondo grado). |
| Presunzione di subordinazione |
- In caso di violazione del numero massimo di associati;
- In assenza di effettiva partecipazione agli utili dell`impresa o in caso di mancata consegna all`associato del rendiconto economico della ditta;
- Qualora si verifichino le stesse condizioni (almeno due) previste per i lavoratori autonomi con partita IVA (vedere punto precedente). |
| Lavoro accessorio (voucher) |
| Limite compensi |
Previsto un doppio limite massimo:
- 5 mila euro nei confronti di tutti i committenti;
- 2 mila euro nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti. |
| Imprese familiari |
Non possono piu` utilizzare voucher fino a 10 mila euro per anno fiscale. |
| Part-time o percettori di ammortizzatori sociali |
Non possono piu` lavorare mediante voucher. |
| Importo del voucher |
Importo non piu` nominativo ma orario. I buoni devono essere numerati e datati. |