I chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate sulle modalita` di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto "semplificazioni tributarie".
Stesso modello, modalita` di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della "comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute" e` sufficiente indicare l`anno di riferimento, cioe` il 2012. I chiarimenti arrivano con la
risoluzione n. 82/E dell`1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine piu` ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell`Iva (esportatori abituali).
L`invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere piu` eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa "lettera d`intento", ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l`operazione realizzata senza applicazione dell`Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilita`, per i contribuenti che ricevono le "lettere d`intento", di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non e` stata ancora effettuata.
In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuera` a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo "periodo di riferimento" si dovra` indicare esclusivamente l`anno, cioe` il 2012. Cio`, sia nel caso in cui la comunicazione e` effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell`operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.
Dichiarazione d`intento e obbligo di comunicazione
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell`Iva se, nell`anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d`affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d`affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell`Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d`intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l`obbligo di comunicare all`Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Patrizia De Juliis