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Giovedì 16/08/2012
Elusione, interposizione fittizia e poteri della Corte di Cassazione
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Con l`ordinanza n. 13089/2012 la Suprema Corte torna sul tema spinoso delle operazioni concatenate realizzate con modalita` tali da comportare un illegittimo carico di imposta.
Il caso esaminato dalla Corte e` quello di un soggetto che stipula un contratto preliminare di compravendita di un terreno con un altro soggetto, incassando dall`acquirente una somma (poi non restituita) a titolo di acconto, salvo poi donare detto terreno alla figlia la quale a sua volta effettuera` la vendita al promissario acquirente del padre.
L`avviso di accertamento impugnato, notificato al padre promissario venditore, viene confermato in primo grado ma poi annullato in secondo. Il ricorso proposto dall`Agenzia contro la sentenza della CTR Piemonte viene, infine, accolto dalla Corte di Cassazione con l`ordinanza in commento la quale rinvia la causa ad altra sezione della medesima Commissione.
La decisione emessa e` fondata su due disposizioni: in primo luogo, l`art. 53 Costituzione che renderebbe inopponibili all`amministrazione finanziare quei benefici fiscali ottenuti da operazioni elusive; in secondo luogo, l`art. 37, co. 3, D.P.R. 600/1973 che consente agli organi accertativi di imputare un reddito a soggetti diversi dal titolare apparente laddove, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente accertato ne sia il reale possessore e il titolare apparente un suo mero interposto. A tal proposito La Corte precisa che tra le operazioni elusive e, in particolare, quelle di interposizione personale fittizia ben possono essere ricomprese quelle di simulazione relativa, in quanto l`art. 37, co. 3 sopra richiamato non presuppone affatto la presenza di operazioni fraudolente. Laddove cio` venga contestato e`, quindi, onere del contribuente "fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico".
Sulla base di tali considerazioni ed evidenziando che "???" la Corte ha giudicato l`operazione "preordinata a fini elusivi", accogliendo pienamente il ricorso dell`Ufficio.
L`ordinanza appena illustrata non espone principi particolarmente innovativi e da questo punto di vista, quindi, non appare particolarmente interessante.
Cio` che, invece, lascia perplessi e` il fatto che il giudizio emesso appare aver trasceso i compiti propri della Corte di Cassazione. Essa, infatti, dovrebbe essere principalmente preordinata a sanzionare omesse, insufficienti o contraddittorie motivazioni delle sentenze impugnate ovvero a "correggere" interpretazioni giuridiche errate, in quanto il giudizio sui fatti oggetto di causa e` per espressa volonta` del legislatore di competenza esclusiva dei giudici del merito.
Ciononostante, sebbene effettivamente la sentenza di secondo grado potesse apparire "debole" in punto fatto (ad esempio perche` la titolarita` del reddito in questione in capo alla venditrice formale era fondata sulla sola materiale percezione del prezzo) e gravida di numerose contraddittorieta`, l`attenzione della Corte si e` incentrata non sulla mera evidenziazione delle incongruenze della motivazione (lasciando, quindi, al giudice del rinvio un nuovo giudizio sul fatto) quanto, invece, sull`affermazione dell`elusivita` dell`operazione in esame, con la conseguenza che piu` che un giudizio "sulla sentenza" sembra di essere di fronte a un giudizio "sul fatto".
Avv. Diego Conte
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| APPROFONDIMENTI - Area Fiscale |
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| »Ieri |
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DOCUMENTO N. 20: VERBALI E PROCEDURE DEL COLLEGIO SINDACALE
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| Al fine di mettere a disposizione della categoria strumenti operativi che consentano un`agevole applicazione delle Norme di comportamento del collegio sindacale, si forniscono alcune tracce di verbali, comunicazioni e procedure che possono essere utilizzati nella prassi professionale. |
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| »Martedì 11/06 |
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A CIASCUNA VERIFICA IL SUO VERBALE DI CONSTATAZIONE
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| La Suprema Corte dice che la possibilita` per il contribuente di comunicare agli organi di controllo, al termine della verifica da questi eseguita, le proprie osservazioni e richieste, insorge soltanto quando la verifica si chiude con la redazione del verbale di constatazione. |
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