La registrazione del verbale di conciliazione e dell`accordo tra le parti.
La mediazione nelle controversie civile e commerciali ha suscitato vasta e vivace attenzione.
Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione della delega di cui all`art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e sulla scia della Direttiva europea 2008/52/CE del 21 maggio 2008, ha dato corpo a grandi aspettative, ma l`intervento normativo e` risultato incerto, contraddittorio, scarsamente supportato sul piano delle agevolazioni fiscali e foriero di molteplici problematiche interpretative e applicative.
Come si desume agevolmente dalla lettura dell`art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, nella mediazione per le controversie civili e commerciali il verbale di conciliazione e l`accordo fra le parti ad esso allegato (ovvero in esso riportato) possono avere natura, contenuto ed effetti estremamente variabili, spaziando dal negozio di accertamento, alla rinuncia, alla transazione vera e propria.
In questa sede si intende fare chiarezza sul corretto regime fiscale del verbale di conciliazione e dell`accordo sul fronte dell`imposta di registro, che assume prioritario interesse per il mediatore e per l`organismo di mediazione.
Invero l`applicazione dell`imposta di registro pone questioni alquanto controverse, sulle quali i primi commentatori hanno assunto posizioni variegate, mentre l`Agenzia delle entrate non si e` ancora pronunciata.
Si tratta di identificare la natura giuridica degli atti, il loro corretto inquadramento nel sistema dell`imposta di registro e soprattutto le modalita` di adempimento e i soggetti obbligati a richiedere la registrazione (il mediatore o le parti).
La norma di riferimento e` l`art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che pur trattando della transazione, consente un inquadramento generale del regime tributario del verbale di conciliazione e dell`accordo fra le parti.
Secondo il citato art. 29 per le transazioni che non importano trasferimento di proprieta` o trasferimento o costituzione di diritti reali l`imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne` di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l`imposta e` dovuta in misura fissa.
Con apprezzabile sforzo sistematico la norma - a differenza di quanto accadeva nel pregresso D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - attribuisce alla transazione un inquadramento organico e specifico. Sono stati superati i risalenti problemi interpretativi e applicativi derivanti dall`innaturale tassazione delle transazioni in base ai criteri previsti per le risoluzioni. Invero l`art. 27 del D.P.R. n. 634/1972 distingueva tra risoluzioni gratuite, soggette ad tassa fissa, e risoluzioni onerose, soggette ad imposta proporzionale, e aveva spinto la dottrina e la giurisprudenza ad enucleare ai fini fiscali la tipologia delle transazioni gratuite, completamente dichiarative, e delle transazioni onerose, c.d. novative, caratterizzate dall`alterazione dell`assetto giuridico preesistente; ma si trattava di elaborazioni alquanto forzate giacche` il nucleo concettuale della transazione e` da sempre centrato sulla logica delle reciproche concessioni e rende arduo il recepimento del parallelismo tra negozi gratuiti e onerosi.
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