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Le recenti novita` introdotte dall`art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che ha trasformato l`avviso di accertamento in un atto immediatamente esecutivo, hanno soppresso per il futuro la necessita` di emissione e di notificazione della cartella di pagamento, ma non hanno fatto venir meno, anzi in qualche modo hanno accentuato e reso determinante la funzione della S.p.a. Equitalia come organo deputato alla riscossione di tutti i tributi erariali.
E` pertanto opportuno approfondire la natura e le funzioni di tale organo, anche con riferimento alle modalita` ed agli effetti della sua azione, presente e futura, nei confronti dell`ampia platea di contribuenti.
2. Cenni storici
A decorrere dal 1° ottobre 2006 con l`art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), fu soppresso il sistema di affidamento in concessione della riscossione e le funzioni relative, dapprima affidate a banche o societa` finanziarie sparse su tutto il territorio nazionale, furono trasferite all`Agenzia delle entrate, abilitata ad esercitarle mediante una societa` per azioni di nuova costituzione denominata Riscossione s.p.a.
Tale societa`, costituita dalla stessa Agenzia delle entrate e dall`Inps, acquisto` una quota progressivamente crescente delle societa` ovvero il ramo di azienda delle banche che avevano operato la gestione diretta dell`attivita` di riscossione, assorbendo in se` anche il personale delle precedenti concessionarie secondo le disposizioni ivi previste, restando autorizzata ad effettuare la sua attivita` di riscossione senza obbligo di cauzione.
In data 12 marzo 2007, con atto dell`assemblea di detta persona giuridica, la sua denominazione fu variata in Equitalia, societa` per azioni a totale capitale pubblico, di cui 51% risulta in possesso dell`Agenzia delle entrate ed il residuo 49% "in mano" all`Inps. E` infatti presidente il Direttore dell`Agenzia delle entrate dottor Attilio Befera e Vicepresidente l`Avv. Antonio Mastrapasqua, Direttore dell`Inps.
Il futuro assetto societario di Equitalia S.p.a., gia` partito il 1° luglio 2011, prevede l`articolazione delle sue funzioni sul territorio nazionale mediante la costituzione di tre distinte societa`, svolgenti il compito di agenti della riscossione, denominate Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia sud. A loro volta questa saranno strutturate in direzioni regionali e ambiti provinciali per allineare le relative strutture a quelle dell`Agenzia delle entrate e dell`Inps.
Cio` nonostante l`attuale Equitalia si presenta formalmente come societa` per azioni "a socio unico", con la conseguenza, prevista in generale dall`art. 2325, secondo comma, c.c., come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il titolare delle relative azioni dovrebbe rispondere «illimitatamente per le obbligazioni sociali, qualora i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dal precedente art. 2342 o fin quanto non sia stata attuata la pubblicita` prescritta dall`art. 2362».
3. Natura giuridica
Sulla scia dell`impostazione sostanziale di matrice comunitaria, che fa leva piu` sulla reale natura del soggetto giuridico che non sulla struttura formale utilizzata, sono ormai divenuti numerosi gli esempi (dalle Poste Italiane alle Ferrovie dello Stato, alle S.C.I.P. Societa` per la cartolarizzazione e la cessione di immobili pubblici, ecc.) di enti che svolgono funzioni pubbliche avvalendosi di strutture giuridiche di diritto privato, come quella tipica della societa` per azioni, evidentemente ritenuta piu` snella e piu` adatta per operare sui mercati o nei rispettivi ambiti di attivita`.
E` rimasta tuttavia controversa la natura giuridica di tali enti, che sembrano assommare in se` sia le caratteristiche del diritto privato che quelle del diritto pubblico, esprimendosi di volta in volta con atti di diritto privato come i contratti o con atti di diritto pubblico come i provvedimenti.
Tradizionalmente la Corte di Cassazione ha privilegiato la tesi privatistica, sottolineando la caratteristica, comune a tali societa`, di essere legate allo Stato da meri rapporti di concessione o simili. In tale prospettiva l`agente della riscossione e` un organo indiretto della pubblica Amministrazione e solo come tale emette atti amministrativi, ma senza mutare la sua natura giuridica che resta quella della societa` esercente il servizio.
In senso sostanzialmente contrario si e` espresso il Consiglio di Stato, supportato dall`autorevole avviso della Corte Costituzionale secondo cui «la dicotomia tra ente pubblico e societa` di diritto privato si e` andata nel tempo sempre piu` stemperando» e «le societa` per azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie della loro originaria natura pubblica».
A sua volta la Corte dei Conti ha ritenuto l`impostazione tradizionale ormai superata dal rilievo fondamentale assunto dall`"aspetto finalistico" delle societa` interamente partecipate dallo Stato, che sono pubbliche e quindi tese al soddisfacimento dei bisogni di interesse generale, oltre che dall`esigenza di apprestare ogni piu` efficace rimedio a tutela del patrimonio pubblico. Sulla base di tali precedenti e` da ritenere che la S.p.a. Equitalia accomuni in se` caratteristiche del diritto pubblico, come quella di non poter in ogni caso fallire e di essere sottoposta al penetrante controllo del giudice contabile, ma anche caratteristiche del diritto privato come quella di dover rispondere civilmente per eventuali danni arrecati a terzi, anche in quanto successore dei soppressi concessionari della riscossione, nei confronti dei quali tale azione era espressamente prevista dall`art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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